martedì 6 ottobre 2009

locale pubblico o circolo privato ?

Solita divulgazione pubblica di un problema sollevato da amici.

Quali sono i parametri per poter considerare un locale nel quale si effettuano spettacoli effettivamente privato senza incorrere in violazioni che ne comportino la chiusura con ripercussioni di carattere penale?

Non entro nel merito degli aspetti di carattere commerciale per evitare di perdermi in un intrigo di norme, mi limito a riportare una Circolare del Ministero dell'interno che riporta in modo chiaro e inequivocabile i requisiti richiesti per essere effettivamente considerati privati.

Stateci attenti perchè le sanzioni sono pesanti

LETTERA CIRCOLARE 14 GIUGNO 1984 N 12388/4109/A.1

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI LOCALI DEI CIRCOLI PRIVATI. ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE PRIVATO O PUBBLICO DEL LOCALE

Per opportuna conoscenza degli Uffici in indirizzo si fa tenere, in allegato, copia della circolare del 19 maggio 1984 n. 10.15506/13500 relativa all'oggetto, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Circolare Ministero dell'Interno 19 maggio 1984 Prot. n. 10.15506/13500

Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale

Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.

Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500 del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione. Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblica nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come «privati» siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.

Ai fini dell'attribuzione del carattere «privato» o «pubblico» del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale «pubblico» quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni Comunali e si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione

martedì 22 settembre 2009

pandemia

allego circolare del ministero del lavoro e della salute in merito alle disposizioni per i luoghi di lavoro in relazione al virus A H1N1.

I teatri sono luoghi affollati dove la diffusione del virus può essere facilitata.

RACCOMANDAZIONI GENERALI AD INTERIM PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO ESPOSITIVO IN CORSO DI PANDEMIA INFLUENZALE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Nota Bene: * nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil
influenzale (ILI) sia attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio
Aggiornato 11 settembre 2009
Indice :
1. Introduzione
1.1. Sintomatologia e modalità di trasmissione
2. Raccomandazioni su prevenzione e controllo dell’influenza nei luoghi di lavoro
2.1 Azioni dei datori di lavoro e dei dirigenti utili per la riduzione della
diffusione del virus influenzale nei luoghi di lavoro:
2.2 Azioni da adottare da parte dei dipendenti per la riduzione della
diffusione dell’Influenza nei luoghi di lavoro
2.2 Gestione post-esposizione di dipendenti in ambiente di lavoro
3. Assistenza a dipendenti in missione per motivi di lavoro
4 Gravidanza e influenza
5. La risposta delle imprese all’impatto dell’influenza sulle loro attività e sui loro
addetti
1. INTRODUZIONE
Il virus dell’influenza pandemica AH1N1v (v sta per variante)è un virus influenzale del tipo A che
ha cominciato a circolare nella primavera del 2009, diffondendosi in maniera rapidissima dagli
originali focolai di infezione del Messico e degli Stati Uniti d’America alla maggior parte dei paesi
del mondo, determinando una vera e propria pandemia influenzale.
1. 1 SINTOMATOLOGIA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE
I sintomi dell’influenza comprendono generalmente febbre, accompagnata almeno da tosse e mal
di gola; possono manifestarsi anche altri sintomi quali mal di testa, debolezza, malessere generale,
raffreddore e costipazione, dolori muscolari e articolari, brividi, vomito e diarrea. Questo complesso
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di sintomi viene solitamente descritto come sindrome simil-influenzale (ILI) e caratterizza sia le
infezioni da virus influenzali stagionali che quelle da virus AH1N1.
Come l’influenza stagionale, anche la nuova influenza da virus AH1N1v può presentarsi con forme
di gravità variabile, da molto lievi a gravi. Nelle forme gravi possono insorgere complicazioni come
polmoniti ed insufficienza respiratoria; possono verificarsi casi mortali, come del resto accade
anche in caso di infezione da virus influenzali stagionali.
Il tasso di letalità della nuova influenza H1N1v nei paesi dell’Unione Europea e dell’EFTA
attualmente è dello 0,21 %, mentre a livello globale è dello 0,98% (Dati OMS ed ECDC, agosto
2009).
I virus dell’influenza (incluso il nuovo virus influenzale AH1N1v) possono in linea teorica persistere
sulle superfici non porose per 24-48 ore; tuttavia, già dopo poche ore l’infettività delle particelle
virali si riduce in maniera significativa per effetto della esposizione all’ambiente esterno ed agli
agenti atmosferici.
Allo stato delle conoscenze attuali, è possibile affermare che il virus della nuova influenza AH1N1v
si diffonde, dalle persone malate, nello stesso modo dei virus dell’influenza stagionale, ovvero per
- per via diretta: attraverso le goccioline di secrezioni respiratorie e di saliva emesse con la
tosse, lo starnuto
- per via indiretta: attraverso le mani, che vengono in contatto con oggetti e superfici
contaminate da secrezioni di persone infette (maniglie, corrimani, piani di tavoli e banchi di
lavoro, rubinetti, attrezzature sportive, etc) e poi portando le mani non lavate agli occhi, al
naso o alla bocca.
Le persone con influenza sono già contagiose durante le ultimissime fasi del periodo di
incubazione, nelle ore che precedono la manifestazione dei sintomi. Una persona adulta può
trasmettere in modo efficiente il virus da un giorno prima dell’inizio dei sintomi fino a sette giorni
dall’inizio di questi. I bambini, soprattutto quelli più piccoli, possono invece rimanere contagiosi più
a lungo.
2. RACCOMANDAZIONI SU PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFLUENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il rischio di trasmissione dell’influenza (pandemica o stagionale) nei luoghi di lavoro è in gran parte
condizionato dalla condivisione di spazi in ambienti confinati e da attività che espongano a contatto
con il pubblico. In ogni caso, in qualsiasi luogo di lavoro è fondamentale il rispetto di elementari
norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di comportamenti di buona educazione
igienica per limitare le occasioni di contagio attraverso starnuti o colpi di tosse.
Una buona igiene delle mani è di primaria importanza nella prevenzione dell’influenza così come di
altre malattie infettive. Le mani vanno lavate frequentemente (ed ogni volta che sia necessario, in
particolare dopo avere usato i servizi igienici e prima dei pasti) con acqua e sapone o con soluzioni
detergenti a base di alcol (concentrazione 60-90%).
Lavabi e detergenti a base di alcol debbono essere sempre disponibili e facilmente accessibili. Va
ricordato che nel caso di lavaggio con acqua e sapone, va usata acqua calda e le mani insaponate
debbono essere strofinate per 15-20 secondi, usando poi asciugamani monouso o asciugatori ad
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aria calda, mentre nel caso di detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le mani debbono
essere strofinate tra loro fino a che non ritornano asciutte.
Lavaggio con acqua e sapone
Usare acqua calda.
Strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi
Detersione con detergenti a base di alcol
Non aggiungere acqua
Strofinare il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte
TUTTE le persone debbono anche adottare comportamenti di buona educazione igienica,
coprendo la bocca ed il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce o starnutisce, e
smaltendo immediatamente il fazzoletto usato nella spazzatura. In mancanza di fazzoletto , nel
caso non vi sia la possibilità di lavare immediatamente le mani sarà opportuno in caso di tosse
o starnuti, coprire la bocca con la manica o il gomito.
Le informazioni utili la prevenzione delle infezioni sul luogo di lavoro potranno essere utilmente
illustrate attraverso poster che mostrino le pratiche appropriate per il lavaggio delle mani e i
comportamenti igienici di buona educazione da adottare .
2.1 AZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS INFLUENZALE NEI LUOGHI DI LAVORO:
- Provvedere affinché i lavoratori che presentino sintomi influenzali lascino prontamente i luoghi
di lavoro e non siano riammessi al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in
assenza di terapia sintomatica ed antipiretica ( in quanto fonte di rischio biologico per gli altri
lavoratori e per gli utenti, oltre che in ragione della sussistenza di una condizione di
temporanea inidoneità alla prestazione lavorativa da parte della persona affetta)
- Provvedere affinché siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza
AH1N1 in forma e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori, operando
allo scopo in stretto collegamento con le autorità sanitarie locali e/o attingendo alle fonti ufficiali
di informazioni (es. www.ministerosalute.it; focus Influenza AH1N1, indirizzo
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/principaleFocusNuovo.jsp?id=13&area=influenzaA&color
e=2 , ovvero siti degli Assessorati Regionali alla Sanità)
- Provvedere che sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di
detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%), e ove necessario nelle aree comuni quali
sale di attesa, aree break, posti di ristoro, bar e mense aziendali, corridoi, servizi igienici,
spogliato la disponibilità di salviettine monouso umidificate per poter effettuare con
frequenza la pulizia delle mani, anche in assenza di acqua e sapone.
- Rendere disponibili ,ove necessari, fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a
tenere sempre pulite le postazioni di lavoro (ripiano della scrivania, tastiera del computer,
telefono) e idonei recipienti per il oro smaltimento.
- Disporre affinché siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con la necessaria regolarità
(almeno una volta al giorno, e tutte le volte che le superfici dure che più comunemente
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possono essere toccate da più persone (quali ad es. ripiani di scrivanie e tavoli , computer e
relativi accessori , maniglie, telefoni, lavandini e rubinetti ecc. ) appaiano visibilmente
sporche, prima e dopo i pasti in ambienti destinati alla refezione, utilizzando comuni prodotti
detergenti ad uso domestico, secondo le istruzioni riportate in etichetta (và tenuto presente
che i virus influenzali possono sopravvivere sulle superfici ambientali, e rimanere infettanti
per le persone, per 2-8 ore e che la detersione/disinfezione delle superfici risulta in grado di
ridurre notevolmente le possibilità di diffusione del nuovo virus influenzale AH1N1).
- Rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a
particolare affollamento o esposizione,un adeguato numero di mascherine respiratorie,
fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di
influenza, o anche da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che potrebbero
occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di sospetta
influenza .
2.2 AZIONI DA ADOTTARE DA PARTE DEI DIPENDENTI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE
DELL’INFLUENZA NEI LUOGHI DI LAVORO :
- Ridurre i rischi di esposizione all’infezione riducendo anche nella vita privata la
frequentazione di luoghi affollati e limitando i contatti fisici (stringere le mani, abbracciare,
baciare)
- Evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone malate o che potrebbero
esserlo ( cercando di tenere una distanza non inferiore a circa un metro e mezzo).
- Rimanere a casa in caso di presenza di sintomi di influenza (febbre, mal di gola, tosse,
malessere generale e/o gli altri sintomi sopra descritti) sin dall’inizio dei sintomi e fino alle 24
ore successive alla completa risoluzione di questi (senza uso di antipiretici)
I dipendenti che condividono l’abitazione con un familiare/convivente ammalato di influenza,
dovranno avere l’accortezza di tenere sotto controllo quotidianamente il proprio stato di salute
e rimanere a casa ai primi sintomi di influenza presentati.
- In caso di presentazione dei primi sintomi sul posto di lavoro ,occorrerà :
- indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica) se resa disponibile dal datore di
lavoro e tollerata ,in caso contrario utilizzare comunque un fazzoletto di carta per coprire naso
e bocca durante tosse o starnuto, sino all’allontanamento dal posto di lavoro
- Avvertire immediatamente il diretto superiore o il datore di lavoro per essere autorizzati a
rientrare a casa il prima possibile.
2.3 GESTIONE POST-ESPOSIZIONE DI DIPENDENTI IN AMBIENTE DI LAVORO
- ove si verifichi più di un caso confermato, probabile o sospetto di influenza nel periodo di
contagiosità occorrerà informare i dipendenti circa la loro possibile esposizione al contagio
sul luogo di lavoro, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili (vedere Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali")
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- Invitare i dipendenti risultati esposti a tenere sotto controllo il proprio stato di salute per
rilevare la prima comparsa di sintomi sospetti .
- Ricordare opportunamente la necessità di consultare il proprio medico di famiglia in caso di
situazioni che potrebbero costituire un maggior rischio di forme gravi e complicate di
influenza quali ad esempio : stato di gravidanza, malattie croniche del metabolismo, malattie
cardiovascolari, asma, enfisema, etc. Per maggiori informazioni sulle condizioni che
costituiscono maggior rischio di forme gravi complicate di influenza potrà utilmente essere
consultatala Circolare n. DGPREV.V/33541 del 23 luglio 2009: Prevenzione e Controllo
dell’Influenza, raccomandazioni per la stagione 2009-2010, all’indirizzo:
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf.)
3. ASSISTENZA A DIPENDENTI IN MISSIONE PER MOTIVI DI LAVORO
- Informare il dirigente o il datore di lavoro in caso di malattia nel corso di missione.
- Ricordare al dipendente la necessità di avere sempre con sé la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto, nei Paesi dell’Unione Europea, dello
Spazio Economico Europeo e in Svizzera alla copertura delle spese sanitarie per
tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, se presentata ad un presidio
sanitario pubblico o ad una struttura convenzionata. Per i possessori della TEAM
le prestazioni mediche presso le strutture pubbliche sono gratuite, salvo il
pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa che è a diretto
carico dell’assistito. Qualora la TEAM non fosse stata accettata o l’assistito non
l’avesse con sé, e fosse perciò necessario pagare le prestazioni di cui sopra, è
possibile chiedere il rimborso delle spese anticipate presentando al proprio rientro
in Italia la relativa documentazione alla ASL di appartenenza.
- Verificare l’esistenza di accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la
copertura di spese sanitarie dietro presentazione di appositi modelli in altri Paesi;
in tali casi, è necessario prima di un viaggio all’estero, munirsi presso la propria
ASL del modello per l’assistenza sanitaria all’estero. Per i Paesi con i quali non
esistono convenzioni o accordi bilaterali di sicurezza sociale, come ad esempio gli
Stati Uniti d’America, prima del viaggio, stipulare una polizza sanitaria a cura del
datore di lavoro.
- Per altre informazioni vedere anche il Focus Influenza AH1N1 sul sito del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sezione Viaggiare
4 GRAVIDANZA E INFLUENZA
E’ noto che le donne in stato di gravidanza, e particolarmente quelle nel secondo e terzo trimestre
di gravidanza sono a maggior rischio di complicazioni da influenza stagionale per un utile
approfondimento vedere la Circolare n. DGPREV.V/33541 del 23 luglio 2009: Prevenzione e
Controllo dell’Influenza, da nuovo virus AH1N1 raccomandazioni per la stagione 2009-2010,
consultabile all’indirizzo: http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf) .
Le donne in stato di gravidanza con sintomi di influenza dovrebbero consultare immediatamente il
proprio medico.
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5. LA RISPOSTA DELLE IMPRESE ALL’IMPATTO DELL’INFLUENZA SULLE LORO ATTIVITÀ E SUI LORO
ADDETTI
I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IN PARTICOLARE:
- Provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio
espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente,
prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto
di lavoro
- Verificare che vi sia corretta informazione per l’uso di mascherine (in ambiti lavorativi non
sanitari)
- Identificare in collaborazione con il medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo
da sottoporre a vaccinazione , per garantire il mantenimento delle attività di servizi pubblici di
primario interesse o in altre attività socialmente utili (vedere al riguardo il Piano Nazionale di
preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, consultabile all’indirizzo:
http://www.ministerosalute.it/influenza/paginaInternaInfluenza.jsp?id=722&lingua=italiano&men
u=piano)
- Verificare i siti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero
degli Affari Esteri per informazioni su specifiche situazioni di rischio in paesi esteri che
potrebbero essere mete di trasferte all’estero di dipendenti
- Come misura organizzativa, se attuabile, pianificare la possibilità di fruire di assenze che non
disincentivino i lavoratori a rimanere a casa per prendersi cura in caso di necessità di
assistenza di propri familiari ammalati o di figli minorenni in caso di interruzione di attività
didattiche per focolai epidemici.

sabato 8 agosto 2009

modifiche al d.lgs 81-08

come saprente è stata approvata la revisione del Testo unico sulla sicurezza he aveva sostituito la vecchia 626.
Tale decreto entrerà in vigore il 20 di agosto.

VI sono importanti novità soprattutto in merito all'obligo di redazione del DUVRI che ora diventa obbligatorio solo per le lavorazioni interferenti di durata superiore a due giorni lavorativi ( non si precisa se consecutivi o no) sempre se non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI (esempio per rischio di caduta dall'alto) o per presenza di agenti cancerogeni, biologici, esplosivi vengono esplicitamente escluse (ma già di fatto lo erano) le attività di natura intellettuale e le semplici forniture.

Tornerò sulla questione in modo più circostanziato.

giovedì 6 agosto 2009

reazione al fuoco degli schermi di proiezione

Intervento velocissimo per rispondere ad un quesito posto da un organizzatore di eventi che voleva sapere se gli schermi di proiezione cinematografici devono essere omologati ai fini della reazione al fuoco in applicazione al Decreto 19 agosto 1996 relativo ai localid i pubblico spettacolo.

gli schermi cinematografici non sono soggetti a tale obbligo come specificato dalla nota del Ministero dell'Intero n. P688/4109 sott. 53 di cui allego il testo integrale

D.M. 19/8/1996 TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53
Ministero dell'Interno
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi Servizio tecnico centrale
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Oggetto: D.M. 19 agosto 1996 Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici


Quesito.
Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di
prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previdente normativa in materia.
Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei
predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed
integrazioni, al Totolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).
Ci! premesso, si precisa (ribadendo quanto gi" chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109
del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti
all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:
a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro
relativi rivestimenti).
b) Per la realizzazione delle scene.
c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.


PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I
MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OB B LIGO DI
CLASSIFICAZ IONE AI FINI DELLA REAZ IONE AL FU OCO.

IL Dirigente del servizio tecnico centrale
(D'Errico)

venerdì 17 luglio 2009

due morti schiacciati sotto la struttura di un palco


Una grave tragedia che dimostra come il settore dello spettacolo non sia immune dal rischio infortuni.Due morti e almeno otto feriti per il montaggio di una struttura per la quale sicuramente non sono stati lesinati soldi.

Un infortunio probabilmente imputabile a metodologie di montaggio dettate dalla necessità di realizzare il palco in tempi strettissimi.

Da quanto ho potuto appurare vedendo immagini e visionando siti francesi, sembrerebbe che il tutto sia imputabile al crollo di una gru.

Evento apparentemente inspiegabile: quattro gru della portata di quelle impiegate nel montaggo sarebbero state ampiamente in grando di sollevare la struttura per quanto attiene il carico proprio. Ma dove può essere stato l'errore?

L'errore probabilmente è stato nel pensare di sollevare la copertura con il telone tesato senza tener conto del rischio legato al carico dinamico del vento in fase di posizionamento.
DAte le dimensioni della copertura una piccola brezza è sufficiente per effetto vela a modificare i carichi in modo impressionante .Altre cause o concause porebbero forse essere imputabili nel non corretto posizionamento degli stabilizzatori di un'autogru o , ancora, dalla non corretta verifica della tenuta della pavimentazione di supporto degli stabilizzatori.
Da ultimo: perchè c'erano tutti quegli operatori sotto al tendone in fase di sollevamento?

Per norma e per buona tecnica l'area avrebbe dovuto essere sgombra fino a lavorazioni ultimate.

Ma tutti sappiamo quali siano i tempi imposti ai tecnici per il montaggio.

La quantificazione del tempo necessario per la predisposizione di eventi non può essere stabilita dal cartellone ma deve essere valutata in termini tecnici per garantire la possibilità di operare in modo approriato. In ogni caso ciò dimostra come certi eventi rintrino appieno nella casistica dei cantieri temporanei mobili per i quali occorre attivare le relativ procedure previste dal D.dls 81/08 e come il fattore "tempo" sia variabile assolutamente determinante per l'effettuaizone delle toureè.

giovedì 28 maggio 2009

qualche cenno statistico sugli infortuni nel settore teatrale.


Ho effettuato ricerche in vari siti senza riuscire a trovare dati statisticamente credibili sul fenomeno infortunistico nel settore teatrale.

Mi sono quindi preso la briga di fare una piccola indagine dal mio osservatorio per verificare quali fossero i fattori di rischio più pericolosi sia in termini di gravità che di frequenza.

In termini assoluti , escludendo gli infortuni in itinere che rappresentano circa il 21% del totale,
gli infortuni più frequenti sono stati riconducibili a:
  • caduta in piano o scivolamenti e movimentazioni manuali dei carichi entrambi con il 16,8%
  • punture, tagli o abrasioni con il 13,7%
  • urti colpi ed impatti e caduta di materiali dall'alto entrambi con l' 8,4%
  • cadute dall'alto ed il cesoiamento entrambi con il 4,3%.
La durata media di un infortuno è stata pari a circa 25 giorni.

La gravità degli infortuni ha rispecchiato la tipologia degli infortuni stessi.

Quelli più gravi sono stati riconducibili a punture o tagli con una durata media di 43 giorni
a seguire:
  • caduta dall'alto con durata media di 36,5 giorni
  • movimentazione manuale dei carichi con media di 26.4 giorni
  • scivolamenti e cadute a livello con 21,5 giorni di media
  • cesoiamenti e caduta di materiali dall'alto con 15,2 giorni di media.
  • urti colpi e impatti con 10,5 giorni di durata media.

A voi ogni commento.


venerdì 8 maggio 2009

applicabilità del d.lgs 81-08 (ex 626) anche alle compagnie prive di sede operativa


Rispondo agli amici di una Associazione Culturale senza scopo di lucro che, svolgendo attività teatrale professionale, mi hanno chiesto in modo specifico se devono ottemperare agli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs 81-08 (ex 626) pur non disponendo di una sede operativa.

Rispondo sicuramente di si in quanto il discrimine del campo di applicazione della norma non è dato dal disporre o meno di una sede ma dal fatto di avere del personale dipendente o equiparato.

Di fatto i soci lavoratori sono a tutti gli effetti considerati dipendenti così come lo sono gli attori o i tecnici che vengono di volta in volta scritturati.

I rischi lavorativi sono presenti nell'attività indipendentemente che si disponga o meno di una sede opertiva.

Pensate che situazioni come quelle rappresentate nella foto siano effettivamente scevre da rischi per gli attori e da responsabilità per registi e scenografi?

Pertanto alla Associazione competono tutti gli obblighi previsti dalla norma ed in particolare:·
  • Redazione del Documento di valutazione del rischio;·
  • nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione,·
  • nomina degli addetti al primo soccorso;·
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria qualora rilevata come obbligatoria nel DVR (ad esempio per il personale tecnico e per gli attori se chiamati a lavorare in quota)· Formazione ed informazione del personale.
  • Consegna di Dispositivi di protezione individuale quantomeno al personale tecnico.
  • formazione addetti antincendio con obbligo di attestazione dei Vigili del Fuoco
Quanto sopra fermo restando l’obbligo di ricevere ed impartire informazione specifiche sui rischi presenti nelle strutture ospitanti e sulle modalità delle loro gestioni anche nell’ottica di eventuali interferenze lavorative.

mercoledì 29 aprile 2009

macchinisti e controllo obbligatorio assunzione sostanze stupefacenti


Con il provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento diassenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 99/CU - GU n. 266 del15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008) sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

Che c’entra questo con il teatro direte voi.

C’entra eccome perché al punto f) del citato provvedimento fra le mansioni a rischio sono riportate i manovratori o addetti di apparecchi di sollevamento con la sola esclusione dei manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
I tiri mecanizzati di scena soprattutto che collegati a consolles o sistemi di comando e supervisione non sono forse dei sistemi di sollevamento?
A mio modesto avviso lo sono a tutti gli effetti.
Fra l’altro le modalità di utilizzo di detti tiri sono tali da implementare il rischio per l’incolumità di terzi in quanto spesso utilizzati in presenza di persone sottostanti e a velocità superiori 0,15 m/s.

LA disposizione in esame prevede che:

"In tal caso il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita' annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulterioriaccertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari."

La regione Lombardia ha ulteriormente specificato i compiti del datore di lavoro con circolare del 22 gennaio 2009 Protocollo H1.2009.0002333 secondo la quale:

“I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose. La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, deve essere effettuata per tutti i lavoratori e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.”

Ne consegue la obbligatorietà di predisporre un elenco del personale a rischio fra i quali ,a mio personale giudizio, rientrano a pieno titolo i macchinisti incaricati della movimentazione dei tiri di scena e della meccanica superiore.
Un eventuale accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un addetto ne comporterebbe automaticamente la inidoneità alla mansione con obbligo di affidamento ad altra mansione oltre ad una serie di evidenti problematiche difficilmente gestibili a livello personale.

Conoscendo per esperienza diretta pluriennale l’ambiente teatrale posso assicurare che l’applicazione di questa norma può rappresentare una mina vagante per la gestione di molti teatri.

giovedì 23 aprile 2009

meccanica superiore di scena: limiti di utilizzo.


Altro piccolo spunto di riflessione:
la circolare ISPESL n. 74 del 1989 che non mi sembra sia stata superata da normative seguenti, pone seri limiti di utilizzo alla meccainca superiore di scena.
In modo particole il problema riguarda:

  • velocità di discesa dei carichi limitata a0,15 m/s quando quasi tutte le meccaniche oggi sono tarate per funzionare ad 1 m/s.
Se si dovessero rispetare tali limiti per muovere un tiro in prima di 10 metri occorrerebbe più di un minuto.

  • divieto di far salire o scendere tiri con personale sottostante.
Si va bene ma gli attori done li mettiamo?

Tralascio gli aspetti di tipo tecnico che comunque rappresentano spesso un problema soprattutto per le macchine costruite ante 1996.


Allego il testo della circolare

Circolare 21/11/1989 n.74I SPESL (Istituto superiore previdenza e sicurezza sul lavoro) - Omologazione argani per sollevamento di attrezzature sceniche.
Si trasmette in allegato la nota tecnica relativa all'argomento in oggetto, adottata su conforme parere espresso dal Comitato tecnico "Apparecchi di sollevamento materiali e piattaforme di lavoro elevabili" nella riunione del 24 ottobre 1989.AllegatoNota tecnica IL/4Argani per il sollevamento di attrezzature sceniche Gli argani adibiti al sollevamento delle attrezzature sceniche nei teatri di posa devono rispondere ai requisiti di seguito riportati.A) Deve essere tassativamente rispettato il dettato dell'art.186 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in modo da garantire, attraverso dispositivi di blocco meccanico forniti di sistema affidabile di controllo, la sospensione delle attrezzature sceniche senza l'interposizione del sistema di sollevamento.B) La salita e la discesa delle attrezzature sceniche deve avvenire esclusivamente in assenza di personale nella zona interessata, ricorrendo per dare garanzia alla adozione dei seguenti requisiti:- Punto 2 "Macchinario" delle specifiche tecniche di cui al D.M. 4 marzo 1982 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in particolare ai punti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5;- l'organo di presa dell'elemento scenico sollevato sia di tipo "chiuso" o comunque tale da offrire garanzia contro lo sfilamento in caso di impigliamento;- sull'apparecchio siano installati dispositivi automatici di arresto nel caso di allentamento anche di una sola fune e nel caso di sovraccarico o di carico non equilibrato;- la velocità massima ammissibile di discesa sia 0,15 m/sec.C) La relazione tecnica allegata alla domanda di omologazione dell'argano, conforme alla circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 77/1976, deve fare esplicito riferimento alle particolari condizioni di utilizzazione dell'apparecchio

lunedì 20 aprile 2009

uscite di sicurezza per teatri all'interno di condomini

Rispondo qui al quesito di un amico che ha un problema simile ed al quale la Commissione di Vigilanza sul Pubblico spettacolo stà facendo storie per il rilascio della agibilità, in quanto ritengo che la cosa possa essere di interesse comune.
Lo faccio riportando una nota del Ministero dell'Interno che si è espresso in maniera chiara a tale proposito.

Nota Prot. n° P486/4109 sott. 44/B del 10 APRILE 2003 Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data dientrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996.

Con la nota indicata a margine è stato inoltrato un quesito volto a conoscere se sia consentito cheuna delle uscite di sicurezza di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo, di capienza nonsuperiore a 100 posti, ubicato in un edificio destinato a civile abitazione e/o uffici, sfoci nelle parti comuni del fabbricato.
Acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che, per locali preesistenti alla data di emanazione del D.M. 19 agosto 1996, possano essere esaminate, da parte delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, idonee soluzioni tecniche fondate sulla valutazione del rischio aggiuntivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- la comunicazione tra il locale e l’edificio avvenga tramite filtro a prova di fumo aerato esclusivamente attraverso apertura libera di superficie non inferiore a 1 mq, con esclusione di condotti;
- le scale dell’edificio attraverso cui avviene l’esodo siano, dal punto di vista statico, rispondenti alle norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo;
- il percorso tra filtro ed uscita sull’esterno sia opportunamente segnalato ed illuminato, e risulti privo di ostacoli ed impedimenti per il passaggio delle persone;
- l’apertura della porta del filtro, attestata sul vano scala, determini l’azionamento di opportuni dispositivi di segnalazione ottico-acustica finalizzati ad avvertire gli occupanti del fabbricato diun’emergenza in corso;
- il piano di emergenza del locale di pubblico spettacolo sia esteso, e reso noto, agli occupanti del fabbricato.

sabato 18 aprile 2009

utilizzo di sala teatrale per mostre o fiere



Mi è stato sottoposto un quesito da parte di un amico che mi chiede se si può utilizzare una sala teatrale già agibile per realizzare una mostra senza richiedere il parere della Comissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Cercherò di dare una risposta completa che, sia chiaro, rappresenta una mia libera interpretazione della norma e quindi come tale priva di ogni ufficialità.

Il consiglio mio è sempre e comunque quello di rivolgersi direttamente alla fonte per richiedere informazioni essendo possibile che esistano prassi diverse da luogo a luogo.

Leggendo la normativa vigente a mia conoscenza la penso così.

Sulla base di un chiarimento del Ministero dell'interno emanato con una Circolare del 2002 risulta che
"il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo."

E' altresì vero che la stessa circolare pone comunque l'obbligo del controllo da parte della Commissione di Vigilanza nel caso in cui la superficie espositiva superi determinati limiti in quanto:"il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, (omissis) ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività. " .


Tali limiti sono fissati dal punto f) del citato decreto e sono i seguenti:

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto.


In ogni caso, anche in assenza di obbligo di vigilanza esterna esiste l'obbligo di squadra interna con personale addestrato ai sensi del D.M. 10-3-98 (8 ore di corso) in possesso del relativo attestato come previsto dalla Circolare M.I. n. 42/87 di cui allego stralcio nel caso di utilizzo di materiale non ignifugato in quanto tale Circolare prevede che:

"In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il D.M. 6-7-1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia."


L'obbligo di sottoporre il progetto alla Commisisone di vigilanza sussiste quindi comunque nel caso di utilizzo di materiale non completamente iginifugato in quanto l'entità della squadra deve essere stabilità dall'organo di controllo.Concludendo abbiamo le seguenti casistichee:

1)al di sotto delle superfici di cui al punto f) con utilizzo esclusivo di materiale certificati nessun obbligo di di controllo dalla Commissione di Vigilanza;

2)al di sotto delle superfici di cui al punto f) con impiego di materiali non ignifugati obbligo di controlla da parte della Commissione di Vigilanza,

3)al di sopra delle superfici di cui al punto f) sempre e comunque obbligo di controllo da parte della Commissione di Vigilanza.Tutto ciò non esclude comunque e sempre l'obbligo di richiedere la licenza provvisoria Comunale trattandosi di attività non pertinente quella autorizzata.


Però, detto fra noi, è mai possibile garantire che il materiale esposto sia ignifugato??

Francamente non lo credo.

Ne consegue che l'obbligo di richiedere autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza è praticamente sempre vigente.


Spero di essere stato chiaro

giovedì 16 aprile 2009

il mestiere dell'attore: infortuni e sorveglianza sanitaria

Parlavo oggi con il responsabile di una importante compagnia di prosa italiana a proposito della necessità o meno di considerare gli attori scritturati come lavoratori subordinati soggetti ai medesimi obblighi e diritti previsti dal D.lgs 81-08 più noto come testo unico sulla sicurezza.
La mia risposta è stata senza nessun dubbio SI!

Gli attori devono essere trattati come tutti gli altri lavoratori e quindi soggetti a obbligo di formazione, informazione, controllo sanitario se richiesto e assicurazione contro gli infortuni.
I rischi a cui un attore può andare incontro sono sostanzialmente legati all'ambiente palcoscenico e alla particolare gestualità che delle volte viene loro richiesta.
In alcuni casi può configurarsi l'obbligo di sorveglianza sanitaria soprattutto nel caso in cui siano chiamati per esigenze sceniche o registiche ad operare in quota. Per quanto riguarda l'obbligo assicurativo rimando ad una circolare INAIL del 1995 che per comodità allego in copia.

Come al solito mi limito a gettare un sasso nello stagno per vedere se qualcuno viene colpito dalle onde che esso genera.

un saluto a chi mi vorrà leggere
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INAIL Direzione Generale Servizio normativo per le gestioni assicurative
CIRCOLARE N. 19
Roma, 27 marzo 1995
OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dello spettacolo.

L´evoluzione normativa e giurisprudenziale, di legittimità e costituzionale, che è intervenuta a modificare e ad innovare taluni orientamenti caratterizzanti l´assicurazione antinfortunistica, consente l´estensione della tutela a nuove categorie lavorative, una volta escluse da qualsiasi forma di copertura assicurativa.In particolare, si ritiene che la limitazione della tutela infortunistica nei confronti dei lavoratori dello spettacolo debba considerarsi non più attuale dal momento che sono stati introdotti elementi a garanzia ell´estendibilità dell´assicurazione obbligatoria.
Nel corso degli anni i presupposti su cui è stata motivata l´esclusione, ossia i requisiti soggettivi previsti dall´articolo 4, n. 1 del Testo Unico emanato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, della manualità e della subordinazione, sono stati riconsiderati in relazione a nuovi pronunciamenti giurisprudenziali.Infatti il concetto di "opera manuale" tradizionalmente acquistato all´assicurazione infortuni ha assunto con il passare del tempo un significato sempre più esteso identificandosi in un primo momento con ogni comportamento che possa arrecare danno (cfr. Cassazione 22.1.1979, n. 492: Cassazione 4.7.1979) fino ad essere superato dall´assunto che tutti i lavoratori dipendenti esposti al rischio ambientale hanno diritto alla tutela assicurativa a prescindere dalla manualità che caratterizza la loro attività lavorativa.Il carattere artistico e non manuale delle prestazioni non appare più, quindi, condizione sufficiente ad escludere l´assicurabilità dei lavoratori dello spettacolo.
Parimenti anche il concetto di subordinazione ha subito dei mutamenti nel corso del tempo, nel senso che si sono affermati criteri meno rigidi di distinzione e classificazione.Per aversi subordinazione, quale elemento del rapporto di lavoro, non si richiede un vincolo di soggezione particolarmente intenso ed appariscente, essendo sufficiente in molti casi, un assoggettamento attenuato e discreto all´autorità dell´imprenditore, in particolare quando si è in presenza di lavoratore professionista.In un rapporto di lavoro subordinato il vincolo della dipendenza può assumere aspetti diversi in relazione alla natura delle mansioni svolte ed alle condizioni in cui queste si svolgono, per cui il legame di subordinazione risulta, necessariamente, affievolito e non esclude una certa autonomia, iniziativa e discrezionalità del lavoratore dipendente.
A fronte di tali cambiamenti normativi ed interpretativi, la figura del lavoratore dello spettacolo viene visto sotto una nuova luce.
Di conseguenza è stata ammessa la tutela degli orchestrali laddove i suddetti lavoratori usino apparecchiature elettroniche o collaborino all´impianto o al trasporto delle medesime, nonché dei ballerini e dei tersicorei considerato che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 8-21 marzo 1989, n. 137, la loro gestualità è assimilabile alla manualità delle prestazioni rese normalmente dagli altri lavoratori subordinati.
Anche se la predetta pronuncia non è estendibile per analogia a categorie diverse di prestatori d´opera, pur tuttavia da essa è possibile desumere il principio secondo il quale, considerando i limiti che il concetto di manualità ha nel garantire la tutela, l´assicurazione contro gli infortuni si deve basare sul concetto di rischio.
L´assicurabilità dello stesso va considerata in relazione alla sua natura obbiettiva per cui, in presenza di attività diverse esposte allo stesso rischio, non si può non stabilire la tutela assicurativa, senza violare gli articoli 3 e 38 della Costituzione.La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3476/1994 (cfr. circ. n. 24/1994) riprendendo tale concetto, ribadisce il principio secondo il quale tutti i lavoratori, tenuti per ragioni lavorative a frequentare ambienti ove si svolgono attività pericolose di cui all´articolo 1 del T.U. n. 1124/1965, sono soggetti all´obbligo assicurativo e fruiscono della conseguente tutela, a prescindere dal contenuto manuale ed intellettuale della mansioni svolte.Vengono, così, ad essere superate alcune residue incertezze interpretative relative al concetto di lavoro manuale, essendo definitivamente il rischio ambientale, da solo, condizione sufficiente all´insorgenza della tutela assicurativa, ed indipendentemente dal fatto che il lavoratore stesso sia o non sia in rapporto diretto con le fonti di rischio.
Nel concreto, pertanto, appare evidente che chi lavora nel mondo dello spettacolo, operando in ambienti organizzati per l´allestimento, la prova o l´esecuzione di pubblici spettacoli, come alla voce 27 del predetto articolo 1 del T.U. n. 1124/1965, si viene a trovare in una oggettiva situazione di rischio potenziale derivante dall´ambiente, in quanto vi è la presenza di elementi quali carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori e luci di scena, ecc. che costituiscono senza dubbio fonti di pericolo diretto o indiretto nello svolgimento delle attività; lavorative.
Nel caso dell´attore, altresì, egli ha nella gestualità e nell´impiego dell´attività fisica diretta alla creazione di uno spettacolo artistico il requisito soggettivo della manualità.L´attore, oltre a garantire l´apporto intellettuale, usa il proprio corpo per la creazione artistica dello spettacolo ed esso costituisce elemento fondamentale ed insostituibile della sua prestazione.Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che l´obbligo assicurativo debba essere esteso anche a favore dei lavoratori dello spettacolo ove questi ultimi svolgano la loro attività quali lavoratori subordinati, ovvero in quanto soci, alle dipendenze della società di appartenenza.
Il requisito della subordinazione, pur con i nuovi orientamenti interpretativi intervenuti, resta, comunque, insieme all´esposizione a rischio, la condizione essenziale per garantire la tutela assicurativa.Il rapporto di lavoro potrà essere a carattere determinato o indeterminato, purchè vi sia la soggezione al potere direttivo ed organizzativo dell’imprenditore, a prescindere dal tipo di retribuzione percepita.Al riguardo è opportuno precisare, tuttavia, che non è necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o societario tra i lavoratori dello spettacolo ed i titolari dei locali dove si esibiscono, dato che il datore di lavoro può anche essere un terzo non titolare del locale.
Considerando, pertanto, la delicatezza della questione conseguente ai nuovi indirizzi giurisprudenziali, le Unità adotteranno criteri di correttezza nei confronti dei datori di lavoro interessati, avanzando le richieste dei premi arretrati e delle conseguenti sanzioni previste solo se suffragate da obiettivi e sicuri elementi.

IL DIRETTORE GENERALE