
Mi è stato sottoposto un quesito da parte di un amico che mi chiede se si può utilizzare una sala teatrale già agibile per realizzare una mostra senza richiedere il parere della Comissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Cercherò di dare una risposta completa che, sia chiaro, rappresenta una mia libera interpretazione della norma e quindi come tale priva di ogni ufficialità.
Il consiglio mio è sempre e comunque quello di rivolgersi direttamente alla fonte per richiedere informazioni essendo possibile che esistano prassi diverse da luogo a luogo.
Leggendo la normativa vigente a mia conoscenza la penso così.
Sulla base di un chiarimento del Ministero dell'interno emanato con una Circolare del 2002 risulta che
"il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo."
E' altresì vero che la stessa circolare pone comunque l'obbligo del controllo da parte della Commissione di Vigilanza nel caso in cui la superficie espositiva superi determinati limiti in quanto:"il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, (omissis) ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività. " .
Tali limiti sono fissati dal punto f) del citato decreto e sono i seguenti:
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto.
In ogni caso, anche in assenza di obbligo di vigilanza esterna esiste l'obbligo di squadra interna con personale addestrato ai sensi del D.M. 10-3-98 (8 ore di corso) in possesso del relativo attestato come previsto dalla Circolare M.I. n. 42/87 di cui allego stralcio nel caso di utilizzo di materiale non ignifugato in quanto tale Circolare prevede che:
"In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il D.M. 6-7-1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia."
L'obbligo di sottoporre il progetto alla Commisisone di vigilanza sussiste quindi comunque nel caso di utilizzo di materiale non completamente iginifugato in quanto l'entità della squadra deve essere stabilità dall'organo di controllo.Concludendo abbiamo le seguenti casistichee:
1)al di sotto delle superfici di cui al punto f) con utilizzo esclusivo di materiale certificati nessun obbligo di di controllo dalla Commissione di Vigilanza;
2)al di sotto delle superfici di cui al punto f) con impiego di materiali non ignifugati obbligo di controlla da parte della Commissione di Vigilanza,
3)al di sopra delle superfici di cui al punto f) sempre e comunque obbligo di controllo da parte della Commissione di Vigilanza.Tutto ciò non esclude comunque e sempre l'obbligo di richiedere la licenza provvisoria Comunale trattandosi di attività non pertinente quella autorizzata.
Però, detto fra noi, è mai possibile garantire che il materiale esposto sia ignifugato??
Francamente non lo credo.
Ne consegue che l'obbligo di richiedere autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza è praticamente sempre vigente.
Spero di essere stato chiaro
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