
Altro piccolo spunto di riflessione:
la circolare ISPESL n. 74 del 1989 che non mi sembra sia stata superata da normative seguenti, pone seri limiti di utilizzo alla meccainca superiore di scena.
In modo particole il problema riguarda:
la circolare ISPESL n. 74 del 1989 che non mi sembra sia stata superata da normative seguenti, pone seri limiti di utilizzo alla meccainca superiore di scena.
In modo particole il problema riguarda:
- velocità di discesa dei carichi limitata a0,15 m/s quando quasi tutte le meccaniche oggi sono tarate per funzionare ad 1 m/s.
Se si dovessero rispetare tali limiti per muovere un tiro in prima di 10 metri occorrerebbe più di un minuto.
- divieto di far salire o scendere tiri con personale sottostante.
Si va bene ma gli attori done li mettiamo?
Tralascio gli aspetti di tipo tecnico che comunque rappresentano spesso un problema soprattutto per le macchine costruite ante 1996.
Allego il testo della circolare
Circolare 21/11/1989 n.74I SPESL (Istituto superiore previdenza e sicurezza sul lavoro) - Omologazione argani per sollevamento di attrezzature sceniche.
Tralascio gli aspetti di tipo tecnico che comunque rappresentano spesso un problema soprattutto per le macchine costruite ante 1996.
Allego il testo della circolare
Circolare 21/11/1989 n.74I SPESL (Istituto superiore previdenza e sicurezza sul lavoro) - Omologazione argani per sollevamento di attrezzature sceniche.
Si trasmette in allegato la nota tecnica relativa all'argomento in oggetto, adottata su conforme parere espresso dal Comitato tecnico "Apparecchi di sollevamento materiali e piattaforme di lavoro elevabili" nella riunione del 24 ottobre 1989.AllegatoNota tecnica IL/4Argani per il sollevamento di attrezzature sceniche Gli argani adibiti al sollevamento delle attrezzature sceniche nei teatri di posa devono rispondere ai requisiti di seguito riportati.A) Deve essere tassativamente rispettato il dettato dell'art.186 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in modo da garantire, attraverso dispositivi di blocco meccanico forniti di sistema affidabile di controllo, la sospensione delle attrezzature sceniche senza l'interposizione del sistema di sollevamento.B) La salita e la discesa delle attrezzature sceniche deve avvenire esclusivamente in assenza di personale nella zona interessata, ricorrendo per dare garanzia alla adozione dei seguenti requisiti:- Punto 2 "Macchinario" delle specifiche tecniche di cui al D.M. 4 marzo 1982 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in particolare ai punti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5;- l'organo di presa dell'elemento scenico sollevato sia di tipo "chiuso" o comunque tale da offrire garanzia contro lo sfilamento in caso di impigliamento;- sull'apparecchio siano installati dispositivi automatici di arresto nel caso di allentamento anche di una sola fune e nel caso di sovraccarico o di carico non equilibrato;- la velocità massima ammissibile di discesa sia 0,15 m/sec.C) La relazione tecnica allegata alla domanda di omologazione dell'argano, conforme alla circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 77/1976, deve fare esplicito riferimento alle particolari condizioni di utilizzazione dell'apparecchio
Nessun commento:
Posta un commento