
Con il provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento diassenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 99/CU - GU n. 266 del15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008) sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.
Che c’entra questo con il teatro direte voi.
C’entra eccome perché al punto f) del citato provvedimento fra le mansioni a rischio sono riportate i manovratori o addetti di apparecchi di sollevamento con la sola esclusione dei manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
I tiri mecanizzati di scena soprattutto che collegati a consolles o sistemi di comando e supervisione non sono forse dei sistemi di sollevamento?
A mio modesto avviso lo sono a tutti gli effetti.
Fra l’altro le modalità di utilizzo di detti tiri sono tali da implementare il rischio per l’incolumità di terzi in quanto spesso utilizzati in presenza di persone sottostanti e a velocità superiori 0,15 m/s.
LA disposizione in esame prevede che:
"In tal caso il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita' annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulterioriaccertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari."
La regione Lombardia ha ulteriormente specificato i compiti del datore di lavoro con circolare del 22 gennaio 2009 Protocollo H1.2009.0002333 secondo la quale:
“I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose. La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, deve essere effettuata per tutti i lavoratori e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.”
Ne consegue la obbligatorietà di predisporre un elenco del personale a rischio fra i quali ,a mio personale giudizio, rientrano a pieno titolo i macchinisti incaricati della movimentazione dei tiri di scena e della meccanica superiore.
Un eventuale accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un addetto ne comporterebbe automaticamente la inidoneità alla mansione con obbligo di affidamento ad altra mansione oltre ad una serie di evidenti problematiche difficilmente gestibili a livello personale.
Conoscendo per esperienza diretta pluriennale l’ambiente teatrale posso assicurare che l’applicazione di questa norma può rappresentare una mina vagante per la gestione di molti teatri.
Che c’entra questo con il teatro direte voi.
C’entra eccome perché al punto f) del citato provvedimento fra le mansioni a rischio sono riportate i manovratori o addetti di apparecchi di sollevamento con la sola esclusione dei manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
I tiri mecanizzati di scena soprattutto che collegati a consolles o sistemi di comando e supervisione non sono forse dei sistemi di sollevamento?
A mio modesto avviso lo sono a tutti gli effetti.
Fra l’altro le modalità di utilizzo di detti tiri sono tali da implementare il rischio per l’incolumità di terzi in quanto spesso utilizzati in presenza di persone sottostanti e a velocità superiori 0,15 m/s.
LA disposizione in esame prevede che:
"In tal caso il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita' annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulterioriaccertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari."
La regione Lombardia ha ulteriormente specificato i compiti del datore di lavoro con circolare del 22 gennaio 2009 Protocollo H1.2009.0002333 secondo la quale:
“I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose. La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, deve essere effettuata per tutti i lavoratori e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.”
Ne consegue la obbligatorietà di predisporre un elenco del personale a rischio fra i quali ,a mio personale giudizio, rientrano a pieno titolo i macchinisti incaricati della movimentazione dei tiri di scena e della meccanica superiore.
Un eventuale accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un addetto ne comporterebbe automaticamente la inidoneità alla mansione con obbligo di affidamento ad altra mansione oltre ad una serie di evidenti problematiche difficilmente gestibili a livello personale.
Conoscendo per esperienza diretta pluriennale l’ambiente teatrale posso assicurare che l’applicazione di questa norma può rappresentare una mina vagante per la gestione di molti teatri.