martedì 22 settembre 2009

pandemia

allego circolare del ministero del lavoro e della salute in merito alle disposizioni per i luoghi di lavoro in relazione al virus A H1N1.

I teatri sono luoghi affollati dove la diffusione del virus può essere facilitata.

RACCOMANDAZIONI GENERALI AD INTERIM PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO ESPOSITIVO IN CORSO DI PANDEMIA INFLUENZALE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Nota Bene: * nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil
influenzale (ILI) sia attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio
Aggiornato 11 settembre 2009
Indice :
1. Introduzione
1.1. Sintomatologia e modalità di trasmissione
2. Raccomandazioni su prevenzione e controllo dell’influenza nei luoghi di lavoro
2.1 Azioni dei datori di lavoro e dei dirigenti utili per la riduzione della
diffusione del virus influenzale nei luoghi di lavoro:
2.2 Azioni da adottare da parte dei dipendenti per la riduzione della
diffusione dell’Influenza nei luoghi di lavoro
2.2 Gestione post-esposizione di dipendenti in ambiente di lavoro
3. Assistenza a dipendenti in missione per motivi di lavoro
4 Gravidanza e influenza
5. La risposta delle imprese all’impatto dell’influenza sulle loro attività e sui loro
addetti
1. INTRODUZIONE
Il virus dell’influenza pandemica AH1N1v (v sta per variante)è un virus influenzale del tipo A che
ha cominciato a circolare nella primavera del 2009, diffondendosi in maniera rapidissima dagli
originali focolai di infezione del Messico e degli Stati Uniti d’America alla maggior parte dei paesi
del mondo, determinando una vera e propria pandemia influenzale.
1. 1 SINTOMATOLOGIA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE
I sintomi dell’influenza comprendono generalmente febbre, accompagnata almeno da tosse e mal
di gola; possono manifestarsi anche altri sintomi quali mal di testa, debolezza, malessere generale,
raffreddore e costipazione, dolori muscolari e articolari, brividi, vomito e diarrea. Questo complesso
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di sintomi viene solitamente descritto come sindrome simil-influenzale (ILI) e caratterizza sia le
infezioni da virus influenzali stagionali che quelle da virus AH1N1.
Come l’influenza stagionale, anche la nuova influenza da virus AH1N1v può presentarsi con forme
di gravità variabile, da molto lievi a gravi. Nelle forme gravi possono insorgere complicazioni come
polmoniti ed insufficienza respiratoria; possono verificarsi casi mortali, come del resto accade
anche in caso di infezione da virus influenzali stagionali.
Il tasso di letalità della nuova influenza H1N1v nei paesi dell’Unione Europea e dell’EFTA
attualmente è dello 0,21 %, mentre a livello globale è dello 0,98% (Dati OMS ed ECDC, agosto
2009).
I virus dell’influenza (incluso il nuovo virus influenzale AH1N1v) possono in linea teorica persistere
sulle superfici non porose per 24-48 ore; tuttavia, già dopo poche ore l’infettività delle particelle
virali si riduce in maniera significativa per effetto della esposizione all’ambiente esterno ed agli
agenti atmosferici.
Allo stato delle conoscenze attuali, è possibile affermare che il virus della nuova influenza AH1N1v
si diffonde, dalle persone malate, nello stesso modo dei virus dell’influenza stagionale, ovvero per
- per via diretta: attraverso le goccioline di secrezioni respiratorie e di saliva emesse con la
tosse, lo starnuto
- per via indiretta: attraverso le mani, che vengono in contatto con oggetti e superfici
contaminate da secrezioni di persone infette (maniglie, corrimani, piani di tavoli e banchi di
lavoro, rubinetti, attrezzature sportive, etc) e poi portando le mani non lavate agli occhi, al
naso o alla bocca.
Le persone con influenza sono già contagiose durante le ultimissime fasi del periodo di
incubazione, nelle ore che precedono la manifestazione dei sintomi. Una persona adulta può
trasmettere in modo efficiente il virus da un giorno prima dell’inizio dei sintomi fino a sette giorni
dall’inizio di questi. I bambini, soprattutto quelli più piccoli, possono invece rimanere contagiosi più
a lungo.
2. RACCOMANDAZIONI SU PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFLUENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il rischio di trasmissione dell’influenza (pandemica o stagionale) nei luoghi di lavoro è in gran parte
condizionato dalla condivisione di spazi in ambienti confinati e da attività che espongano a contatto
con il pubblico. In ogni caso, in qualsiasi luogo di lavoro è fondamentale il rispetto di elementari
norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di comportamenti di buona educazione
igienica per limitare le occasioni di contagio attraverso starnuti o colpi di tosse.
Una buona igiene delle mani è di primaria importanza nella prevenzione dell’influenza così come di
altre malattie infettive. Le mani vanno lavate frequentemente (ed ogni volta che sia necessario, in
particolare dopo avere usato i servizi igienici e prima dei pasti) con acqua e sapone o con soluzioni
detergenti a base di alcol (concentrazione 60-90%).
Lavabi e detergenti a base di alcol debbono essere sempre disponibili e facilmente accessibili. Va
ricordato che nel caso di lavaggio con acqua e sapone, va usata acqua calda e le mani insaponate
debbono essere strofinate per 15-20 secondi, usando poi asciugamani monouso o asciugatori ad
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aria calda, mentre nel caso di detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le mani debbono
essere strofinate tra loro fino a che non ritornano asciutte.
Lavaggio con acqua e sapone
Usare acqua calda.
Strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi
Detersione con detergenti a base di alcol
Non aggiungere acqua
Strofinare il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte
TUTTE le persone debbono anche adottare comportamenti di buona educazione igienica,
coprendo la bocca ed il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce o starnutisce, e
smaltendo immediatamente il fazzoletto usato nella spazzatura. In mancanza di fazzoletto , nel
caso non vi sia la possibilità di lavare immediatamente le mani sarà opportuno in caso di tosse
o starnuti, coprire la bocca con la manica o il gomito.
Le informazioni utili la prevenzione delle infezioni sul luogo di lavoro potranno essere utilmente
illustrate attraverso poster che mostrino le pratiche appropriate per il lavaggio delle mani e i
comportamenti igienici di buona educazione da adottare .
2.1 AZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS INFLUENZALE NEI LUOGHI DI LAVORO:
- Provvedere affinché i lavoratori che presentino sintomi influenzali lascino prontamente i luoghi
di lavoro e non siano riammessi al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in
assenza di terapia sintomatica ed antipiretica ( in quanto fonte di rischio biologico per gli altri
lavoratori e per gli utenti, oltre che in ragione della sussistenza di una condizione di
temporanea inidoneità alla prestazione lavorativa da parte della persona affetta)
- Provvedere affinché siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza
AH1N1 in forma e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori, operando
allo scopo in stretto collegamento con le autorità sanitarie locali e/o attingendo alle fonti ufficiali
di informazioni (es. www.ministerosalute.it; focus Influenza AH1N1, indirizzo
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/principaleFocusNuovo.jsp?id=13&area=influenzaA&color
e=2 , ovvero siti degli Assessorati Regionali alla Sanità)
- Provvedere che sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di
detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%), e ove necessario nelle aree comuni quali
sale di attesa, aree break, posti di ristoro, bar e mense aziendali, corridoi, servizi igienici,
spogliato la disponibilità di salviettine monouso umidificate per poter effettuare con
frequenza la pulizia delle mani, anche in assenza di acqua e sapone.
- Rendere disponibili ,ove necessari, fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a
tenere sempre pulite le postazioni di lavoro (ripiano della scrivania, tastiera del computer,
telefono) e idonei recipienti per il oro smaltimento.
- Disporre affinché siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con la necessaria regolarità
(almeno una volta al giorno, e tutte le volte che le superfici dure che più comunemente
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possono essere toccate da più persone (quali ad es. ripiani di scrivanie e tavoli , computer e
relativi accessori , maniglie, telefoni, lavandini e rubinetti ecc. ) appaiano visibilmente
sporche, prima e dopo i pasti in ambienti destinati alla refezione, utilizzando comuni prodotti
detergenti ad uso domestico, secondo le istruzioni riportate in etichetta (và tenuto presente
che i virus influenzali possono sopravvivere sulle superfici ambientali, e rimanere infettanti
per le persone, per 2-8 ore e che la detersione/disinfezione delle superfici risulta in grado di
ridurre notevolmente le possibilità di diffusione del nuovo virus influenzale AH1N1).
- Rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a
particolare affollamento o esposizione,un adeguato numero di mascherine respiratorie,
fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di
influenza, o anche da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che potrebbero
occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di sospetta
influenza .
2.2 AZIONI DA ADOTTARE DA PARTE DEI DIPENDENTI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE
DELL’INFLUENZA NEI LUOGHI DI LAVORO :
- Ridurre i rischi di esposizione all’infezione riducendo anche nella vita privata la
frequentazione di luoghi affollati e limitando i contatti fisici (stringere le mani, abbracciare,
baciare)
- Evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone malate o che potrebbero
esserlo ( cercando di tenere una distanza non inferiore a circa un metro e mezzo).
- Rimanere a casa in caso di presenza di sintomi di influenza (febbre, mal di gola, tosse,
malessere generale e/o gli altri sintomi sopra descritti) sin dall’inizio dei sintomi e fino alle 24
ore successive alla completa risoluzione di questi (senza uso di antipiretici)
I dipendenti che condividono l’abitazione con un familiare/convivente ammalato di influenza,
dovranno avere l’accortezza di tenere sotto controllo quotidianamente il proprio stato di salute
e rimanere a casa ai primi sintomi di influenza presentati.
- In caso di presentazione dei primi sintomi sul posto di lavoro ,occorrerà :
- indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica) se resa disponibile dal datore di
lavoro e tollerata ,in caso contrario utilizzare comunque un fazzoletto di carta per coprire naso
e bocca durante tosse o starnuto, sino all’allontanamento dal posto di lavoro
- Avvertire immediatamente il diretto superiore o il datore di lavoro per essere autorizzati a
rientrare a casa il prima possibile.
2.3 GESTIONE POST-ESPOSIZIONE DI DIPENDENTI IN AMBIENTE DI LAVORO
- ove si verifichi più di un caso confermato, probabile o sospetto di influenza nel periodo di
contagiosità occorrerà informare i dipendenti circa la loro possibile esposizione al contagio
sul luogo di lavoro, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili (vedere Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali")
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- Invitare i dipendenti risultati esposti a tenere sotto controllo il proprio stato di salute per
rilevare la prima comparsa di sintomi sospetti .
- Ricordare opportunamente la necessità di consultare il proprio medico di famiglia in caso di
situazioni che potrebbero costituire un maggior rischio di forme gravi e complicate di
influenza quali ad esempio : stato di gravidanza, malattie croniche del metabolismo, malattie
cardiovascolari, asma, enfisema, etc. Per maggiori informazioni sulle condizioni che
costituiscono maggior rischio di forme gravi complicate di influenza potrà utilmente essere
consultatala Circolare n. DGPREV.V/33541 del 23 luglio 2009: Prevenzione e Controllo
dell’Influenza, raccomandazioni per la stagione 2009-2010, all’indirizzo:
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf.)
3. ASSISTENZA A DIPENDENTI IN MISSIONE PER MOTIVI DI LAVORO
- Informare il dirigente o il datore di lavoro in caso di malattia nel corso di missione.
- Ricordare al dipendente la necessità di avere sempre con sé la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto, nei Paesi dell’Unione Europea, dello
Spazio Economico Europeo e in Svizzera alla copertura delle spese sanitarie per
tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, se presentata ad un presidio
sanitario pubblico o ad una struttura convenzionata. Per i possessori della TEAM
le prestazioni mediche presso le strutture pubbliche sono gratuite, salvo il
pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa che è a diretto
carico dell’assistito. Qualora la TEAM non fosse stata accettata o l’assistito non
l’avesse con sé, e fosse perciò necessario pagare le prestazioni di cui sopra, è
possibile chiedere il rimborso delle spese anticipate presentando al proprio rientro
in Italia la relativa documentazione alla ASL di appartenenza.
- Verificare l’esistenza di accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la
copertura di spese sanitarie dietro presentazione di appositi modelli in altri Paesi;
in tali casi, è necessario prima di un viaggio all’estero, munirsi presso la propria
ASL del modello per l’assistenza sanitaria all’estero. Per i Paesi con i quali non
esistono convenzioni o accordi bilaterali di sicurezza sociale, come ad esempio gli
Stati Uniti d’America, prima del viaggio, stipulare una polizza sanitaria a cura del
datore di lavoro.
- Per altre informazioni vedere anche il Focus Influenza AH1N1 sul sito del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sezione Viaggiare
4 GRAVIDANZA E INFLUENZA
E’ noto che le donne in stato di gravidanza, e particolarmente quelle nel secondo e terzo trimestre
di gravidanza sono a maggior rischio di complicazioni da influenza stagionale per un utile
approfondimento vedere la Circolare n. DGPREV.V/33541 del 23 luglio 2009: Prevenzione e
Controllo dell’Influenza, da nuovo virus AH1N1 raccomandazioni per la stagione 2009-2010,
consultabile all’indirizzo: http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf) .
Le donne in stato di gravidanza con sintomi di influenza dovrebbero consultare immediatamente il
proprio medico.
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5. LA RISPOSTA DELLE IMPRESE ALL’IMPATTO DELL’INFLUENZA SULLE LORO ATTIVITÀ E SUI LORO
ADDETTI
I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IN PARTICOLARE:
- Provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio
espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente,
prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto
di lavoro
- Verificare che vi sia corretta informazione per l’uso di mascherine (in ambiti lavorativi non
sanitari)
- Identificare in collaborazione con il medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo
da sottoporre a vaccinazione , per garantire il mantenimento delle attività di servizi pubblici di
primario interesse o in altre attività socialmente utili (vedere al riguardo il Piano Nazionale di
preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, consultabile all’indirizzo:
http://www.ministerosalute.it/influenza/paginaInternaInfluenza.jsp?id=722&lingua=italiano&men
u=piano)
- Verificare i siti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero
degli Affari Esteri per informazioni su specifiche situazioni di rischio in paesi esteri che
potrebbero essere mete di trasferte all’estero di dipendenti
- Come misura organizzativa, se attuabile, pianificare la possibilità di fruire di assenze che non
disincentivino i lavoratori a rimanere a casa per prendersi cura in caso di necessità di
assistenza di propri familiari ammalati o di figli minorenni in caso di interruzione di attività
didattiche per focolai epidemici.

sabato 8 agosto 2009

modifiche al d.lgs 81-08

come saprente è stata approvata la revisione del Testo unico sulla sicurezza he aveva sostituito la vecchia 626.
Tale decreto entrerà in vigore il 20 di agosto.

VI sono importanti novità soprattutto in merito all'obligo di redazione del DUVRI che ora diventa obbligatorio solo per le lavorazioni interferenti di durata superiore a due giorni lavorativi ( non si precisa se consecutivi o no) sempre se non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI (esempio per rischio di caduta dall'alto) o per presenza di agenti cancerogeni, biologici, esplosivi vengono esplicitamente escluse (ma già di fatto lo erano) le attività di natura intellettuale e le semplici forniture.

Tornerò sulla questione in modo più circostanziato.

giovedì 6 agosto 2009

reazione al fuoco degli schermi di proiezione

Intervento velocissimo per rispondere ad un quesito posto da un organizzatore di eventi che voleva sapere se gli schermi di proiezione cinematografici devono essere omologati ai fini della reazione al fuoco in applicazione al Decreto 19 agosto 1996 relativo ai localid i pubblico spettacolo.

gli schermi cinematografici non sono soggetti a tale obbligo come specificato dalla nota del Ministero dell'Intero n. P688/4109 sott. 53 di cui allego il testo integrale

D.M. 19/8/1996 TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53
Ministero dell'Interno
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi Servizio tecnico centrale
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali


Oggetto: D.M. 19 agosto 1996 Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici


Quesito.
Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di
prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previdente normativa in materia.
Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei
predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed
integrazioni, al Totolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).
Ci! premesso, si precisa (ribadendo quanto gi" chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109
del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti
all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:
a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro
relativi rivestimenti).
b) Per la realizzazione delle scene.
c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.


PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I
MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OB B LIGO DI
CLASSIFICAZ IONE AI FINI DELLA REAZ IONE AL FU OCO.

IL Dirigente del servizio tecnico centrale
(D'Errico)

venerdì 17 luglio 2009

due morti schiacciati sotto la struttura di un palco


Una grave tragedia che dimostra come il settore dello spettacolo non sia immune dal rischio infortuni.Due morti e almeno otto feriti per il montaggio di una struttura per la quale sicuramente non sono stati lesinati soldi.

Un infortunio probabilmente imputabile a metodologie di montaggio dettate dalla necessità di realizzare il palco in tempi strettissimi.

Da quanto ho potuto appurare vedendo immagini e visionando siti francesi, sembrerebbe che il tutto sia imputabile al crollo di una gru.

Evento apparentemente inspiegabile: quattro gru della portata di quelle impiegate nel montaggo sarebbero state ampiamente in grando di sollevare la struttura per quanto attiene il carico proprio. Ma dove può essere stato l'errore?

L'errore probabilmente è stato nel pensare di sollevare la copertura con il telone tesato senza tener conto del rischio legato al carico dinamico del vento in fase di posizionamento.
DAte le dimensioni della copertura una piccola brezza è sufficiente per effetto vela a modificare i carichi in modo impressionante .Altre cause o concause porebbero forse essere imputabili nel non corretto posizionamento degli stabilizzatori di un'autogru o , ancora, dalla non corretta verifica della tenuta della pavimentazione di supporto degli stabilizzatori.
Da ultimo: perchè c'erano tutti quegli operatori sotto al tendone in fase di sollevamento?

Per norma e per buona tecnica l'area avrebbe dovuto essere sgombra fino a lavorazioni ultimate.

Ma tutti sappiamo quali siano i tempi imposti ai tecnici per il montaggio.

La quantificazione del tempo necessario per la predisposizione di eventi non può essere stabilita dal cartellone ma deve essere valutata in termini tecnici per garantire la possibilità di operare in modo approriato. In ogni caso ciò dimostra come certi eventi rintrino appieno nella casistica dei cantieri temporanei mobili per i quali occorre attivare le relativ procedure previste dal D.dls 81/08 e come il fattore "tempo" sia variabile assolutamente determinante per l'effettuaizone delle toureè.

giovedì 28 maggio 2009

qualche cenno statistico sugli infortuni nel settore teatrale.


Ho effettuato ricerche in vari siti senza riuscire a trovare dati statisticamente credibili sul fenomeno infortunistico nel settore teatrale.

Mi sono quindi preso la briga di fare una piccola indagine dal mio osservatorio per verificare quali fossero i fattori di rischio più pericolosi sia in termini di gravità che di frequenza.

In termini assoluti , escludendo gli infortuni in itinere che rappresentano circa il 21% del totale,
gli infortuni più frequenti sono stati riconducibili a:
  • caduta in piano o scivolamenti e movimentazioni manuali dei carichi entrambi con il 16,8%
  • punture, tagli o abrasioni con il 13,7%
  • urti colpi ed impatti e caduta di materiali dall'alto entrambi con l' 8,4%
  • cadute dall'alto ed il cesoiamento entrambi con il 4,3%.
La durata media di un infortuno è stata pari a circa 25 giorni.

La gravità degli infortuni ha rispecchiato la tipologia degli infortuni stessi.

Quelli più gravi sono stati riconducibili a punture o tagli con una durata media di 43 giorni
a seguire:
  • caduta dall'alto con durata media di 36,5 giorni
  • movimentazione manuale dei carichi con media di 26.4 giorni
  • scivolamenti e cadute a livello con 21,5 giorni di media
  • cesoiamenti e caduta di materiali dall'alto con 15,2 giorni di media.
  • urti colpi e impatti con 10,5 giorni di durata media.

A voi ogni commento.


venerdì 8 maggio 2009

applicabilità del d.lgs 81-08 (ex 626) anche alle compagnie prive di sede operativa


Rispondo agli amici di una Associazione Culturale senza scopo di lucro che, svolgendo attività teatrale professionale, mi hanno chiesto in modo specifico se devono ottemperare agli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs 81-08 (ex 626) pur non disponendo di una sede operativa.

Rispondo sicuramente di si in quanto il discrimine del campo di applicazione della norma non è dato dal disporre o meno di una sede ma dal fatto di avere del personale dipendente o equiparato.

Di fatto i soci lavoratori sono a tutti gli effetti considerati dipendenti così come lo sono gli attori o i tecnici che vengono di volta in volta scritturati.

I rischi lavorativi sono presenti nell'attività indipendentemente che si disponga o meno di una sede opertiva.

Pensate che situazioni come quelle rappresentate nella foto siano effettivamente scevre da rischi per gli attori e da responsabilità per registi e scenografi?

Pertanto alla Associazione competono tutti gli obblighi previsti dalla norma ed in particolare:·
  • Redazione del Documento di valutazione del rischio;·
  • nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione,·
  • nomina degli addetti al primo soccorso;·
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria qualora rilevata come obbligatoria nel DVR (ad esempio per il personale tecnico e per gli attori se chiamati a lavorare in quota)· Formazione ed informazione del personale.
  • Consegna di Dispositivi di protezione individuale quantomeno al personale tecnico.
  • formazione addetti antincendio con obbligo di attestazione dei Vigili del Fuoco
Quanto sopra fermo restando l’obbligo di ricevere ed impartire informazione specifiche sui rischi presenti nelle strutture ospitanti e sulle modalità delle loro gestioni anche nell’ottica di eventuali interferenze lavorative.

mercoledì 29 aprile 2009

macchinisti e controllo obbligatorio assunzione sostanze stupefacenti


Con il provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento diassenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 99/CU - GU n. 266 del15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008) sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

Che c’entra questo con il teatro direte voi.

C’entra eccome perché al punto f) del citato provvedimento fra le mansioni a rischio sono riportate i manovratori o addetti di apparecchi di sollevamento con la sola esclusione dei manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
I tiri mecanizzati di scena soprattutto che collegati a consolles o sistemi di comando e supervisione non sono forse dei sistemi di sollevamento?
A mio modesto avviso lo sono a tutti gli effetti.
Fra l’altro le modalità di utilizzo di detti tiri sono tali da implementare il rischio per l’incolumità di terzi in quanto spesso utilizzati in presenza di persone sottostanti e a velocità superiori 0,15 m/s.

LA disposizione in esame prevede che:

"In tal caso il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita' annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulterioriaccertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari."

La regione Lombardia ha ulteriormente specificato i compiti del datore di lavoro con circolare del 22 gennaio 2009 Protocollo H1.2009.0002333 secondo la quale:

“I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose. La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, deve essere effettuata per tutti i lavoratori e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.”

Ne consegue la obbligatorietà di predisporre un elenco del personale a rischio fra i quali ,a mio personale giudizio, rientrano a pieno titolo i macchinisti incaricati della movimentazione dei tiri di scena e della meccanica superiore.
Un eventuale accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un addetto ne comporterebbe automaticamente la inidoneità alla mansione con obbligo di affidamento ad altra mansione oltre ad una serie di evidenti problematiche difficilmente gestibili a livello personale.

Conoscendo per esperienza diretta pluriennale l’ambiente teatrale posso assicurare che l’applicazione di questa norma può rappresentare una mina vagante per la gestione di molti teatri.