venerdì 17 luglio 2009

due morti schiacciati sotto la struttura di un palco


Una grave tragedia che dimostra come il settore dello spettacolo non sia immune dal rischio infortuni.Due morti e almeno otto feriti per il montaggio di una struttura per la quale sicuramente non sono stati lesinati soldi.

Un infortunio probabilmente imputabile a metodologie di montaggio dettate dalla necessità di realizzare il palco in tempi strettissimi.

Da quanto ho potuto appurare vedendo immagini e visionando siti francesi, sembrerebbe che il tutto sia imputabile al crollo di una gru.

Evento apparentemente inspiegabile: quattro gru della portata di quelle impiegate nel montaggo sarebbero state ampiamente in grando di sollevare la struttura per quanto attiene il carico proprio. Ma dove può essere stato l'errore?

L'errore probabilmente è stato nel pensare di sollevare la copertura con il telone tesato senza tener conto del rischio legato al carico dinamico del vento in fase di posizionamento.
DAte le dimensioni della copertura una piccola brezza è sufficiente per effetto vela a modificare i carichi in modo impressionante .Altre cause o concause porebbero forse essere imputabili nel non corretto posizionamento degli stabilizzatori di un'autogru o , ancora, dalla non corretta verifica della tenuta della pavimentazione di supporto degli stabilizzatori.
Da ultimo: perchè c'erano tutti quegli operatori sotto al tendone in fase di sollevamento?

Per norma e per buona tecnica l'area avrebbe dovuto essere sgombra fino a lavorazioni ultimate.

Ma tutti sappiamo quali siano i tempi imposti ai tecnici per il montaggio.

La quantificazione del tempo necessario per la predisposizione di eventi non può essere stabilita dal cartellone ma deve essere valutata in termini tecnici per garantire la possibilità di operare in modo approriato. In ogni caso ciò dimostra come certi eventi rintrino appieno nella casistica dei cantieri temporanei mobili per i quali occorre attivare le relativ procedure previste dal D.dls 81/08 e come il fattore "tempo" sia variabile assolutamente determinante per l'effettuaizone delle toureè.

giovedì 28 maggio 2009

qualche cenno statistico sugli infortuni nel settore teatrale.


Ho effettuato ricerche in vari siti senza riuscire a trovare dati statisticamente credibili sul fenomeno infortunistico nel settore teatrale.

Mi sono quindi preso la briga di fare una piccola indagine dal mio osservatorio per verificare quali fossero i fattori di rischio più pericolosi sia in termini di gravità che di frequenza.

In termini assoluti , escludendo gli infortuni in itinere che rappresentano circa il 21% del totale,
gli infortuni più frequenti sono stati riconducibili a:
  • caduta in piano o scivolamenti e movimentazioni manuali dei carichi entrambi con il 16,8%
  • punture, tagli o abrasioni con il 13,7%
  • urti colpi ed impatti e caduta di materiali dall'alto entrambi con l' 8,4%
  • cadute dall'alto ed il cesoiamento entrambi con il 4,3%.
La durata media di un infortuno è stata pari a circa 25 giorni.

La gravità degli infortuni ha rispecchiato la tipologia degli infortuni stessi.

Quelli più gravi sono stati riconducibili a punture o tagli con una durata media di 43 giorni
a seguire:
  • caduta dall'alto con durata media di 36,5 giorni
  • movimentazione manuale dei carichi con media di 26.4 giorni
  • scivolamenti e cadute a livello con 21,5 giorni di media
  • cesoiamenti e caduta di materiali dall'alto con 15,2 giorni di media.
  • urti colpi e impatti con 10,5 giorni di durata media.

A voi ogni commento.


venerdì 8 maggio 2009

applicabilità del d.lgs 81-08 (ex 626) anche alle compagnie prive di sede operativa


Rispondo agli amici di una Associazione Culturale senza scopo di lucro che, svolgendo attività teatrale professionale, mi hanno chiesto in modo specifico se devono ottemperare agli obblighi di sicurezza previsti dal D.lgs 81-08 (ex 626) pur non disponendo di una sede operativa.

Rispondo sicuramente di si in quanto il discrimine del campo di applicazione della norma non è dato dal disporre o meno di una sede ma dal fatto di avere del personale dipendente o equiparato.

Di fatto i soci lavoratori sono a tutti gli effetti considerati dipendenti così come lo sono gli attori o i tecnici che vengono di volta in volta scritturati.

I rischi lavorativi sono presenti nell'attività indipendentemente che si disponga o meno di una sede opertiva.

Pensate che situazioni come quelle rappresentate nella foto siano effettivamente scevre da rischi per gli attori e da responsabilità per registi e scenografi?

Pertanto alla Associazione competono tutti gli obblighi previsti dalla norma ed in particolare:·
  • Redazione del Documento di valutazione del rischio;·
  • nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione,·
  • nomina degli addetti al primo soccorso;·
  • Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria qualora rilevata come obbligatoria nel DVR (ad esempio per il personale tecnico e per gli attori se chiamati a lavorare in quota)· Formazione ed informazione del personale.
  • Consegna di Dispositivi di protezione individuale quantomeno al personale tecnico.
  • formazione addetti antincendio con obbligo di attestazione dei Vigili del Fuoco
Quanto sopra fermo restando l’obbligo di ricevere ed impartire informazione specifiche sui rischi presenti nelle strutture ospitanti e sulle modalità delle loro gestioni anche nell’ottica di eventuali interferenze lavorative.

mercoledì 29 aprile 2009

macchinisti e controllo obbligatorio assunzione sostanze stupefacenti


Con il provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento diassenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 99/CU - GU n. 266 del15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008) sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

Che c’entra questo con il teatro direte voi.

C’entra eccome perché al punto f) del citato provvedimento fra le mansioni a rischio sono riportate i manovratori o addetti di apparecchi di sollevamento con la sola esclusione dei manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
I tiri mecanizzati di scena soprattutto che collegati a consolles o sistemi di comando e supervisione non sono forse dei sistemi di sollevamento?
A mio modesto avviso lo sono a tutti gli effetti.
Fra l’altro le modalità di utilizzo di detti tiri sono tali da implementare il rischio per l’incolumità di terzi in quanto spesso utilizzati in presenza di persone sottostanti e a velocità superiori 0,15 m/s.

LA disposizione in esame prevede che:

"In tal caso il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita' annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulterioriaccertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui all'art. 2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari."

La regione Lombardia ha ulteriormente specificato i compiti del datore di lavoro con circolare del 22 gennaio 2009 Protocollo H1.2009.0002333 secondo la quale:

“I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Tale documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose. La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007, deve essere effettuata per tutti i lavoratori e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.”

Ne consegue la obbligatorietà di predisporre un elenco del personale a rischio fra i quali ,a mio personale giudizio, rientrano a pieno titolo i macchinisti incaricati della movimentazione dei tiri di scena e della meccanica superiore.
Un eventuale accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti da parte di un addetto ne comporterebbe automaticamente la inidoneità alla mansione con obbligo di affidamento ad altra mansione oltre ad una serie di evidenti problematiche difficilmente gestibili a livello personale.

Conoscendo per esperienza diretta pluriennale l’ambiente teatrale posso assicurare che l’applicazione di questa norma può rappresentare una mina vagante per la gestione di molti teatri.

giovedì 23 aprile 2009

meccanica superiore di scena: limiti di utilizzo.


Altro piccolo spunto di riflessione:
la circolare ISPESL n. 74 del 1989 che non mi sembra sia stata superata da normative seguenti, pone seri limiti di utilizzo alla meccainca superiore di scena.
In modo particole il problema riguarda:

  • velocità di discesa dei carichi limitata a0,15 m/s quando quasi tutte le meccaniche oggi sono tarate per funzionare ad 1 m/s.
Se si dovessero rispetare tali limiti per muovere un tiro in prima di 10 metri occorrerebbe più di un minuto.

  • divieto di far salire o scendere tiri con personale sottostante.
Si va bene ma gli attori done li mettiamo?

Tralascio gli aspetti di tipo tecnico che comunque rappresentano spesso un problema soprattutto per le macchine costruite ante 1996.


Allego il testo della circolare

Circolare 21/11/1989 n.74I SPESL (Istituto superiore previdenza e sicurezza sul lavoro) - Omologazione argani per sollevamento di attrezzature sceniche.
Si trasmette in allegato la nota tecnica relativa all'argomento in oggetto, adottata su conforme parere espresso dal Comitato tecnico "Apparecchi di sollevamento materiali e piattaforme di lavoro elevabili" nella riunione del 24 ottobre 1989.AllegatoNota tecnica IL/4Argani per il sollevamento di attrezzature sceniche Gli argani adibiti al sollevamento delle attrezzature sceniche nei teatri di posa devono rispondere ai requisiti di seguito riportati.A) Deve essere tassativamente rispettato il dettato dell'art.186 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in modo da garantire, attraverso dispositivi di blocco meccanico forniti di sistema affidabile di controllo, la sospensione delle attrezzature sceniche senza l'interposizione del sistema di sollevamento.B) La salita e la discesa delle attrezzature sceniche deve avvenire esclusivamente in assenza di personale nella zona interessata, ricorrendo per dare garanzia alla adozione dei seguenti requisiti:- Punto 2 "Macchinario" delle specifiche tecniche di cui al D.M. 4 marzo 1982 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in particolare ai punti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5;- l'organo di presa dell'elemento scenico sollevato sia di tipo "chiuso" o comunque tale da offrire garanzia contro lo sfilamento in caso di impigliamento;- sull'apparecchio siano installati dispositivi automatici di arresto nel caso di allentamento anche di una sola fune e nel caso di sovraccarico o di carico non equilibrato;- la velocità massima ammissibile di discesa sia 0,15 m/sec.C) La relazione tecnica allegata alla domanda di omologazione dell'argano, conforme alla circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 77/1976, deve fare esplicito riferimento alle particolari condizioni di utilizzazione dell'apparecchio

lunedì 20 aprile 2009

uscite di sicurezza per teatri all'interno di condomini

Rispondo qui al quesito di un amico che ha un problema simile ed al quale la Commissione di Vigilanza sul Pubblico spettacolo stà facendo storie per il rilascio della agibilità, in quanto ritengo che la cosa possa essere di interesse comune.
Lo faccio riportando una nota del Ministero dell'Interno che si è espresso in maniera chiara a tale proposito.

Nota Prot. n° P486/4109 sott. 44/B del 10 APRILE 2003 Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data dientrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996.

Con la nota indicata a margine è stato inoltrato un quesito volto a conoscere se sia consentito cheuna delle uscite di sicurezza di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo, di capienza nonsuperiore a 100 posti, ubicato in un edificio destinato a civile abitazione e/o uffici, sfoci nelle parti comuni del fabbricato.
Acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che, per locali preesistenti alla data di emanazione del D.M. 19 agosto 1996, possano essere esaminate, da parte delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, idonee soluzioni tecniche fondate sulla valutazione del rischio aggiuntivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- la comunicazione tra il locale e l’edificio avvenga tramite filtro a prova di fumo aerato esclusivamente attraverso apertura libera di superficie non inferiore a 1 mq, con esclusione di condotti;
- le scale dell’edificio attraverso cui avviene l’esodo siano, dal punto di vista statico, rispondenti alle norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo;
- il percorso tra filtro ed uscita sull’esterno sia opportunamente segnalato ed illuminato, e risulti privo di ostacoli ed impedimenti per il passaggio delle persone;
- l’apertura della porta del filtro, attestata sul vano scala, determini l’azionamento di opportuni dispositivi di segnalazione ottico-acustica finalizzati ad avvertire gli occupanti del fabbricato diun’emergenza in corso;
- il piano di emergenza del locale di pubblico spettacolo sia esteso, e reso noto, agli occupanti del fabbricato.

sabato 18 aprile 2009

utilizzo di sala teatrale per mostre o fiere



Mi è stato sottoposto un quesito da parte di un amico che mi chiede se si può utilizzare una sala teatrale già agibile per realizzare una mostra senza richiedere il parere della Comissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Cercherò di dare una risposta completa che, sia chiaro, rappresenta una mia libera interpretazione della norma e quindi come tale priva di ogni ufficialità.

Il consiglio mio è sempre e comunque quello di rivolgersi direttamente alla fonte per richiedere informazioni essendo possibile che esistano prassi diverse da luogo a luogo.

Leggendo la normativa vigente a mia conoscenza la penso così.

Sulla base di un chiarimento del Ministero dell'interno emanato con una Circolare del 2002 risulta che
"il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo."

E' altresì vero che la stessa circolare pone comunque l'obbligo del controllo da parte della Commissione di Vigilanza nel caso in cui la superficie espositiva superi determinati limiti in quanto:"il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, (omissis) ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività. " .


Tali limiti sono fissati dal punto f) del citato decreto e sono i seguenti:

f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto.


In ogni caso, anche in assenza di obbligo di vigilanza esterna esiste l'obbligo di squadra interna con personale addestrato ai sensi del D.M. 10-3-98 (8 ore di corso) in possesso del relativo attestato come previsto dalla Circolare M.I. n. 42/87 di cui allego stralcio nel caso di utilizzo di materiale non ignifugato in quanto tale Circolare prevede che:

"In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il D.M. 6-7-1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia."


L'obbligo di sottoporre il progetto alla Commisisone di vigilanza sussiste quindi comunque nel caso di utilizzo di materiale non completamente iginifugato in quanto l'entità della squadra deve essere stabilità dall'organo di controllo.Concludendo abbiamo le seguenti casistichee:

1)al di sotto delle superfici di cui al punto f) con utilizzo esclusivo di materiale certificati nessun obbligo di di controllo dalla Commissione di Vigilanza;

2)al di sotto delle superfici di cui al punto f) con impiego di materiali non ignifugati obbligo di controlla da parte della Commissione di Vigilanza,

3)al di sopra delle superfici di cui al punto f) sempre e comunque obbligo di controllo da parte della Commissione di Vigilanza.Tutto ciò non esclude comunque e sempre l'obbligo di richiedere la licenza provvisoria Comunale trattandosi di attività non pertinente quella autorizzata.


Però, detto fra noi, è mai possibile garantire che il materiale esposto sia ignifugato??

Francamente non lo credo.

Ne consegue che l'obbligo di richiedere autorizzazione da parte della Commissione di Vigilanza è praticamente sempre vigente.


Spero di essere stato chiaro