come saprente è stata approvata la revisione del Testo unico sulla sicurezza he aveva sostituito la vecchia 626.
Tale decreto entrerà in vigore il 20 di agosto.
VI sono importanti novità soprattutto in merito all'obligo di redazione del DUVRI che ora diventa obbligatorio solo per le lavorazioni interferenti di durata superiore a due giorni lavorativi ( non si precisa se consecutivi o no) sempre se non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI (esempio per rischio di caduta dall'alto) o per presenza di agenti cancerogeni, biologici, esplosivi vengono esplicitamente escluse (ma già di fatto lo erano) le attività di natura intellettuale e le semplici forniture.
Tornerò sulla questione in modo più circostanziato.
sabato 8 agosto 2009
giovedì 6 agosto 2009
reazione al fuoco degli schermi di proiezione
Intervento velocissimo per rispondere ad un quesito posto da un organizzatore di eventi che voleva sapere se gli schermi di proiezione cinematografici devono essere omologati ai fini della reazione al fuoco in applicazione al Decreto 19 agosto 1996 relativo ai localid i pubblico spettacolo.
gli schermi cinematografici non sono soggetti a tale obbligo come specificato dalla nota del Ministero dell'Intero n. P688/4109 sott. 53 di cui allego il testo integrale
D.M. 19/8/1996 TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53
Ministero dell'Interno
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi Servizio tecnico centrale
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Oggetto: D.M. 19 agosto 1996 Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici
Quesito.
Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di
prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previdente normativa in materia.
Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei
predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed
integrazioni, al Totolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).
Ci! premesso, si precisa (ribadendo quanto gi" chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109
del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti
all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:
a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro
relativi rivestimenti).
b) Per la realizzazione delle scene.
c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.
PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I
MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OB B LIGO DI
CLASSIFICAZ IONE AI FINI DELLA REAZ IONE AL FU OCO.
IL Dirigente del servizio tecnico centrale
(D'Errico)
gli schermi cinematografici non sono soggetti a tale obbligo come specificato dalla nota del Ministero dell'Intero n. P688/4109 sott. 53 di cui allego il testo integrale
D.M. 19/8/1996 TIT. II. SCHERMI CINEMATOGRAFICI
NOTA MINISTERO INTERNO. PROT. N. P688/4109. SOTT. 53
Ministero dell'Interno
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi Servizio tecnico centrale
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Oggetto: D.M. 19 agosto 1996 Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici
Quesito.
Con il D.M. 19 agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di
prevenzione incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previdente normativa in materia.
Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegarsi nei
predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i decreti 8 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed
integrazioni, al Totolo II del D.M. 19 agosto 1996 (punti 2. 3.3, - 2, 3.4, - 2, 3.5).
Ci! premesso, si precisa (ribadendo quanto gi" chiarito con lettera-circolare n. 3588/4109
del 3 marzo 1990) che i materiali che ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 (Titolo II) sono soggetti
all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi solo quelli impiegati:
a) Nella costruzione dei locali (pavimentazione, pareti, coperture, soffitti e loro
relativi rivestimenti).
b) Per la realizzazione delle scene.
c) Per l'arredamento. Limitatamente ai tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili.
PERTANTO GLI SCHERMI CINEMATOGRAFICI, NON ESSENDO RICOMPRESI TRA I
MATERIALI SOPRAELENCATI, NON SONO SOGGETTI ALL'OB B LIGO DI
CLASSIFICAZ IONE AI FINI DELLA REAZ IONE AL FU OCO.
IL Dirigente del servizio tecnico centrale
(D'Errico)
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