sabato 15 maggio 2021

COVID pubblico spettacolo: parere della prefettura di Milano





 

Ringrazio l'Agis Lombardia che si è immediaatamente attivata per richiedere  chiarimenti in merito alla normativa applicabile interpellando in tal senso la Prefettura di Milano

Allego la risposta lasciando ad ognuno di Voi le considerazioni del caso. 

Secondo me si aggiunge confusione alla confusione.

Mi chiedo: ma se il legislatore avesse voluto mantenere l'applicabilità dell'allegato 26 non avrebbe fatto prima a scriverlo in modo esplicito invece di far ricorso a diciture che rimandano a norme che al loro volta rimandano ad altre norme  e la cui interpretazione in fil di diritto è apannaggio solo di giuristi esperti in diritto?

venerdì 14 maggio 2021

Maggio 2021 riprendono le attività di pubblico spettacolo. Quali regole seguire contro il COVID?

Nell’ambito della riapertura delle attività di pubblico spettacolo l’indicazione su quali regole seguire è tutt’altro che chiara ed i rappresentanti di categoria che dovrebbero svolgere azione tutelante e chiarificante di fatto aggiungono confusione alla confusione. 

Nei giorni scorsi mi sono personalmente rivolto all’AGIS Lombardia per ricevere chiarimenti in merito a quali regole applicare e mi è stato confermato che, come riportato nella loro circolare n. 43 del 23 aprile , a loro avviso deve essere applicato l’allegato 26 del DPCM 2 marzo 2021. Analoga indicazione mi è indirettamente arrivata anche dalla sede Centrale. 

Non convinto della loro interpretazione ho inviato all'Ente una mail con richiesta di chiarimento nella quale motivo le mie perplessità. 
Provo a fare un po' di chiarezza rendendomi conto che, per chi come me non ha formazione giuridica, la cosa potrà apparire ostica.

Partiamo del DPCM 2 marzo 2021 che ha una prerogativa tutta sua: al suo interno esistono provvedimenti diversi che regolano la medesima materia in modo contrastante , cosa ovviamente non legalmente ammissibile e più precisamanente: 
  • allegato 9 “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della conferenza delle Regioni e delle provincie autonome dell’8 ottobre 2020 prot. 20/178/CR05a/COVID19 - punto relativo a cinema e spettacoli dal vivo
  •  Allegato 26 Spettacoli dal Vivo 
  • Allegato 27 cinema 
Per il legislatore è stato quindi necessario  precisare quale fosse  il provvedimento da applicare disponendo nell’art. 15 comma 2 che: “Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.” 

 Ciò vuol dire fra l’altro distanziamento pubblico artisti di 4 metri e tampone obbligatorio per artisti e maestranze almeno 48 ore prima dell’inizio di rappresentazioni e prove ed almeno ogni 72 ore durante l’evento.

Tale situazione è stata sicuramente in essere e valida a tutto il 30 aprile per cui, al momento della sua emanazione, la circolare Agis n. 43 dava indicazioni sostanzialmente corrette. 

In data 22 aprile viene emanato il DL 52 comunemente denominato Decreto Draghi che all’art. 1 recita: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.” 

Viene quindi prorogata la validità generale del DPCM 2 marzo 2021 con alcuni importanti distinguo relativi alla modifica della capienze ammissibili ma anche in merito all’allegato di riferimento da utilizzare. 
Il comma 1 dell’art 5 del D.L. 52 del 22 aprile 2021 infatti riporta testualmente: “Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.” 
Io ho capito che, permanendo nel DPCM doppia disposizione, il Decreto Draghi ci dica di non applicare più gli allegati 26 e 27 ma di utilizzare le linee guida. 

Ma quali linee guida? 
Agis asserisce che poiché il DPCM non ha emanato nuove linee guida devono obbligatoriamente essere applicati gli allegati 26 e 27. 
Io ritengo invece che si tratti di applicare semplicemente quelle che già fanno parte del DPCM (allegato 9) in quanto confermate nella loro validità e quindi applicabilità proprio dall’art. 1 del Decreto Draghi (DL 52) rendendo superflua l’emanazione di nuove disposizioni.
Ovviamente tutto ciò a partire dal 1 maggio 2021. 

Ciò non vuol dire che gli allegati 26 e 27 siano stati abrogati o siano scaduti, vuol dire semplicemente che non devono essere applicati.
Le successive linee guida approvate dall’accordo stato regione in data 28 aprile 2021 restano inapplicabili in quanto non ancora ratificate in provvedimento governativo. 
Francamente poco importa essendo pressochè identiche a quelle vigenti.

 Ritengo pertanto che dal primo maggio per il pubblico spettacolo si debba fare riferimento alle linee guida dell’8 ottobre 2020 di cui all’allegato 9 del DPCM 2-3-2021 in quanto confermate dall’art. 1 del DL 52 del 22 aprile. 

Auspico un pronunciamento ufficiale che confermi o smentisca le mie considerazioni perché la differente interpretazione ha pesanti ripercussioni di tipo economico soprattutto per le realtà teatrali medio-piccole in termini di costi diretti ed indiretti. Inoltre, In un momento di riapertura e di organizzazione di eventi, per chi come me è chiamato al ruolo di asseveratore, tale chiarezza è indispensabile per progettare correttamente gli spazi ed altrettanto correttamente definirne le capienze. 

Arch. Giorgio Lombardini

martedì 25 ottobre 2011

ancora sui carichi sospesi in palcoscenico




Il recentissimo crollo del "telettone" verificatosi al Teatro alla scala di Milano che fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone, riporta in primo iano il problema dei carichi sospesi in palcoscenico, problema che è già stato oggetto di uno specifico post.

Mi preme qui sottolineare che ulteriori e più precise indicazioni in merito ai dispositivi di sicurezza e alle metodologie di controllo sui carichi sospesi sono state riportate nella circolare del Ministero dell' Interno n. 1689 SG 205/4 del 1 aprile 2011 che ha per oggetto la verifica della solidità e della sicurezza dei carichi sospesi nei locali di pubblico spettacolo.

La Circolare elenca e classifica i vari tipi di carichi sospesi diviendoli per categorie ma, in ogni caso richiede che ogni carico sospeso sia assicurato ad un collegamento di sicurezza che ne impedisca la caduta in caso di rottura o cedimento del sostegno principale.
L'immagine qui riprodotta è stata tratta dalla citata circolare ed esplicita, per le varie tipologie di carico, quali accorgimenti di sicurezza debbano essere adottati.


Ovvio che, soprattutto nel caso di carichi dinamici, la difficoltà se non l'impossibilità di applicare tali criteri è evidente dovendo far ricorso obbligatoriamente a sistemi avvolgibili le cui dimensioni, portate e velocità di esercizio sono spessissimo incompatibili con le esigenze di carattere scenotecnico.




segue testo della circolare


LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO Prot. n° 1689 SG 205/4 del 1/04/2011
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Sommario
Carichi sospesi
Documentazione tecnica e/o certificativa
Schemi dei carichi sospesi
Oggetto: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.
Le Commissioni di vigilanza istituite per l'applicazione dell'art. 80 del TULPS hanno, tra l'altro, il compito di "verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene" dei locali di pubblico spettacolo "ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS).
Nell'ambito della predetta attività di verifica, diretta ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi impiegati negli allestimenti.
Si tratta, come noto, di carichi installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, che possono pertanto costituire potenziali fonti di rischio.
Le attuali tecnologie consentono l'impiego, sempre più diffuso anche nell' ambito di manifestazioni temporanee con allestimenti provvisori, di sistemi complessi composti da diversi elementi strutturali e con carichi di varia natura, sia statici che dinamici (si pensi, ad esempio, al "ring" di americane reticolari con appesi gruppi di "line array" di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili nonché di vari motori per il sollevamento ed eventuali sotto-strutture dedicate a particolari effetti scenici).
Negli ultimi anni si è registrata una ampia casistica di incidenti dovuti al collasso di strutture fisse o temporanee per sovraccarico o non corretto montaggio di carichi sospesi, tutti contrassegnati da conseguenze gravi, in alcuni casi mortali, che hanno interessato anche il nostro Paese.
Deve inoltre evidenziarsi che, nella prassi, un fattore di criticità nella verifica degli elementi in discorso, può essere rappresentato dalla distanza temporale intercorrente, in taluni casi, fra la fase di progettazione iniziale e il momento di effettiva realizzazione dell' allestimento, e dalla possibilità di disporre di una documentazione tecnica completa e aggiornata sulle modifiche intervenute fino all 'ultimazione dell' allestimento medesimo.
Ciò posto, muovendo dalla descrizione delle tipologie più ricorrenti di carichi sospesi, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, al fine di assicurare, anche sul piano della completezza documentale, l' ottimizzazione dei controlli concernenti la sicurezza e la solidità di tali elementi strutturali, a garanzia dell'incolumità del pubblico e del personale addetto.
Carichi sospesi.
La nozione di "carico sospeso" è ampia e rimanda, in maniera comprensiva, a qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.
Per maggiore chiarezza e ai soli fini della presente nota, si individuano, di seguito, le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere della Commissione di vigilanza ai fini del rilascio, da parte del Comune, della licenza di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS.
Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;
Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;
Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;
Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.
Documentazione tecnica e/o certificativa
Al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all' ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.).
Lo schema riportato nella pagina successiva (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo. Legenda:
A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);
C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta);
D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaduta);
E. Motore/paranco (eventuale);
F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane).
Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:
1. documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A Struttura di sostegno Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C Collegamento principale Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D Collegamento di sicurezza Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E Motore/paranco (eventuale) Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G Carico Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.
4. attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
* * * *
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca

giovedì 18 febbraio 2010

classificazione ed etichettatura prodotti pericolosi

E' entrao in vigore il 20 gennaio il nuovo regolamento CE 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Tale Regolamento abroga le norme precedenti.
l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio sarà obbligatoria a partire dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele (preparati). Fino ad allora restano in vigore le attuali norme.

Non mi dilungo sul contenuto della norma ma ne cito solo le principali novità che riguardano:
modifica dei pittogrammi.....vabbè, è solo un aspetto grafico.... ma con inserimento di nuovi simboli riguardanti il pericolo generico, il pericolo per la salute ed il pericolo involucro a pressione.
La sostituzine delle frasi R di pericolo con nuove frasi di pericolo.
La riclassifiazione di alcune sostannze che da nocive vengono classificate tossiche e la nuova classificazione di altre sostanze come cancerogene o teratogene.

Ciò comporterà la necessità di rivedere le valutazioni del rischio chimico dei laboratori scenotecnici e la necessità di ricontrollare la classificazione dei prodotti chimici più usati in ambito scenotecnico, primi fra tutti vernici e prodotti intemescenti, coloranti per tessuti e fondali richiedendo ai singoli fornitori le relative schede di sicurezza.

lunedì 15 febbraio 2010

rieccomi

mi ripresento dopo un lungo periodo di assenza nei giorni prossimi affronterò alcuni temi che comportano non poche novità a proposito di:
-direttiva macchine
-sostanze pericolose
-stress lavorativo
-legionellosi.

martedì 6 ottobre 2009

locale pubblico o circolo privato ?

Solita divulgazione pubblica di un problema sollevato da amici.

Quali sono i parametri per poter considerare un locale nel quale si effettuano spettacoli effettivamente privato senza incorrere in violazioni che ne comportino la chiusura con ripercussioni di carattere penale?

Non entro nel merito degli aspetti di carattere commerciale per evitare di perdermi in un intrigo di norme, mi limito a riportare una Circolare del Ministero dell'interno che riporta in modo chiaro e inequivocabile i requisiti richiesti per essere effettivamente considerati privati.

Stateci attenti perchè le sanzioni sono pesanti

LETTERA CIRCOLARE 14 GIUGNO 1984 N 12388/4109/A.1

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI LOCALI DEI CIRCOLI PRIVATI. ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE PRIVATO O PUBBLICO DEL LOCALE

Per opportuna conoscenza degli Uffici in indirizzo si fa tenere, in allegato, copia della circolare del 19 maggio 1984 n. 10.15506/13500 relativa all'oggetto, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Circolare Ministero dell'Interno 19 maggio 1984 Prot. n. 10.15506/13500

Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale

Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.

Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500 del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione. Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblica nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come «privati» siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.

Ai fini dell'attribuzione del carattere «privato» o «pubblico» del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale «pubblico» quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni Comunali e si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione

martedì 22 settembre 2009

pandemia

allego circolare del ministero del lavoro e della salute in merito alle disposizioni per i luoghi di lavoro in relazione al virus A H1N1.

I teatri sono luoghi affollati dove la diffusione del virus può essere facilitata.

RACCOMANDAZIONI GENERALI AD INTERIM PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO ESPOSITIVO IN CORSO DI PANDEMIA INFLUENZALE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Nota Bene: * nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil
influenzale (ILI) sia attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio
Aggiornato 11 settembre 2009
Indice :
1. Introduzione
1.1. Sintomatologia e modalità di trasmissione
2. Raccomandazioni su prevenzione e controllo dell’influenza nei luoghi di lavoro
2.1 Azioni dei datori di lavoro e dei dirigenti utili per la riduzione della
diffusione del virus influenzale nei luoghi di lavoro:
2.2 Azioni da adottare da parte dei dipendenti per la riduzione della
diffusione dell’Influenza nei luoghi di lavoro
2.2 Gestione post-esposizione di dipendenti in ambiente di lavoro
3. Assistenza a dipendenti in missione per motivi di lavoro
4 Gravidanza e influenza
5. La risposta delle imprese all’impatto dell’influenza sulle loro attività e sui loro
addetti
1. INTRODUZIONE
Il virus dell’influenza pandemica AH1N1v (v sta per variante)è un virus influenzale del tipo A che
ha cominciato a circolare nella primavera del 2009, diffondendosi in maniera rapidissima dagli
originali focolai di infezione del Messico e degli Stati Uniti d’America alla maggior parte dei paesi
del mondo, determinando una vera e propria pandemia influenzale.
1. 1 SINTOMATOLOGIA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE
I sintomi dell’influenza comprendono generalmente febbre, accompagnata almeno da tosse e mal
di gola; possono manifestarsi anche altri sintomi quali mal di testa, debolezza, malessere generale,
raffreddore e costipazione, dolori muscolari e articolari, brividi, vomito e diarrea. Questo complesso
1
di sintomi viene solitamente descritto come sindrome simil-influenzale (ILI) e caratterizza sia le
infezioni da virus influenzali stagionali che quelle da virus AH1N1.
Come l’influenza stagionale, anche la nuova influenza da virus AH1N1v può presentarsi con forme
di gravità variabile, da molto lievi a gravi. Nelle forme gravi possono insorgere complicazioni come
polmoniti ed insufficienza respiratoria; possono verificarsi casi mortali, come del resto accade
anche in caso di infezione da virus influenzali stagionali.
Il tasso di letalità della nuova influenza H1N1v nei paesi dell’Unione Europea e dell’EFTA
attualmente è dello 0,21 %, mentre a livello globale è dello 0,98% (Dati OMS ed ECDC, agosto
2009).
I virus dell’influenza (incluso il nuovo virus influenzale AH1N1v) possono in linea teorica persistere
sulle superfici non porose per 24-48 ore; tuttavia, già dopo poche ore l’infettività delle particelle
virali si riduce in maniera significativa per effetto della esposizione all’ambiente esterno ed agli
agenti atmosferici.
Allo stato delle conoscenze attuali, è possibile affermare che il virus della nuova influenza AH1N1v
si diffonde, dalle persone malate, nello stesso modo dei virus dell’influenza stagionale, ovvero per
- per via diretta: attraverso le goccioline di secrezioni respiratorie e di saliva emesse con la
tosse, lo starnuto
- per via indiretta: attraverso le mani, che vengono in contatto con oggetti e superfici
contaminate da secrezioni di persone infette (maniglie, corrimani, piani di tavoli e banchi di
lavoro, rubinetti, attrezzature sportive, etc) e poi portando le mani non lavate agli occhi, al
naso o alla bocca.
Le persone con influenza sono già contagiose durante le ultimissime fasi del periodo di
incubazione, nelle ore che precedono la manifestazione dei sintomi. Una persona adulta può
trasmettere in modo efficiente il virus da un giorno prima dell’inizio dei sintomi fino a sette giorni
dall’inizio di questi. I bambini, soprattutto quelli più piccoli, possono invece rimanere contagiosi più
a lungo.
2. RACCOMANDAZIONI SU PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFLUENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il rischio di trasmissione dell’influenza (pandemica o stagionale) nei luoghi di lavoro è in gran parte
condizionato dalla condivisione di spazi in ambienti confinati e da attività che espongano a contatto
con il pubblico. In ogni caso, in qualsiasi luogo di lavoro è fondamentale il rispetto di elementari
norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di comportamenti di buona educazione
igienica per limitare le occasioni di contagio attraverso starnuti o colpi di tosse.
Una buona igiene delle mani è di primaria importanza nella prevenzione dell’influenza così come di
altre malattie infettive. Le mani vanno lavate frequentemente (ed ogni volta che sia necessario, in
particolare dopo avere usato i servizi igienici e prima dei pasti) con acqua e sapone o con soluzioni
detergenti a base di alcol (concentrazione 60-90%).
Lavabi e detergenti a base di alcol debbono essere sempre disponibili e facilmente accessibili. Va
ricordato che nel caso di lavaggio con acqua e sapone, va usata acqua calda e le mani insaponate
debbono essere strofinate per 15-20 secondi, usando poi asciugamani monouso o asciugatori ad
2
aria calda, mentre nel caso di detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le mani debbono
essere strofinate tra loro fino a che non ritornano asciutte.
Lavaggio con acqua e sapone
Usare acqua calda.
Strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi
Detersione con detergenti a base di alcol
Non aggiungere acqua
Strofinare il prodotto sulle mani fino che queste non ritornano asciutte
TUTTE le persone debbono anche adottare comportamenti di buona educazione igienica,
coprendo la bocca ed il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce o starnutisce, e
smaltendo immediatamente il fazzoletto usato nella spazzatura. In mancanza di fazzoletto , nel
caso non vi sia la possibilità di lavare immediatamente le mani sarà opportuno in caso di tosse
o starnuti, coprire la bocca con la manica o il gomito.
Le informazioni utili la prevenzione delle infezioni sul luogo di lavoro potranno essere utilmente
illustrate attraverso poster che mostrino le pratiche appropriate per il lavaggio delle mani e i
comportamenti igienici di buona educazione da adottare .
2.1 AZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS INFLUENZALE NEI LUOGHI DI LAVORO:
- Provvedere affinché i lavoratori che presentino sintomi influenzali lascino prontamente i luoghi
di lavoro e non siano riammessi al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in
assenza di terapia sintomatica ed antipiretica ( in quanto fonte di rischio biologico per gli altri
lavoratori e per gli utenti, oltre che in ragione della sussistenza di una condizione di
temporanea inidoneità alla prestazione lavorativa da parte della persona affetta)
- Provvedere affinché siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza
AH1N1 in forma e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori, operando
allo scopo in stretto collegamento con le autorità sanitarie locali e/o attingendo alle fonti ufficiali
di informazioni (es. www.ministerosalute.it; focus Influenza AH1N1, indirizzo
http://www.ministerosalute.it/dettaglio/principaleFocusNuovo.jsp?id=13&area=influenzaA&color
e=2 , ovvero siti degli Assessorati Regionali alla Sanità)
- Provvedere che sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di
detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%), e ove necessario nelle aree comuni quali
sale di attesa, aree break, posti di ristoro, bar e mense aziendali, corridoi, servizi igienici,
spogliato la disponibilità di salviettine monouso umidificate per poter effettuare con
frequenza la pulizia delle mani, anche in assenza di acqua e sapone.
- Rendere disponibili ,ove necessari, fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a
tenere sempre pulite le postazioni di lavoro (ripiano della scrivania, tastiera del computer,
telefono) e idonei recipienti per il oro smaltimento.
- Disporre affinché siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con la necessaria regolarità
(almeno una volta al giorno, e tutte le volte che le superfici dure che più comunemente
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possono essere toccate da più persone (quali ad es. ripiani di scrivanie e tavoli , computer e
relativi accessori , maniglie, telefoni, lavandini e rubinetti ecc. ) appaiano visibilmente
sporche, prima e dopo i pasti in ambienti destinati alla refezione, utilizzando comuni prodotti
detergenti ad uso domestico, secondo le istruzioni riportate in etichetta (và tenuto presente
che i virus influenzali possono sopravvivere sulle superfici ambientali, e rimanere infettanti
per le persone, per 2-8 ore e che la detersione/disinfezione delle superfici risulta in grado di
ridurre notevolmente le possibilità di diffusione del nuovo virus influenzale AH1N1).
- Rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a
particolare affollamento o esposizione,un adeguato numero di mascherine respiratorie,
fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di
influenza, o anche da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che potrebbero
occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di sospetta
influenza .
2.2 AZIONI DA ADOTTARE DA PARTE DEI DIPENDENTI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE
DELL’INFLUENZA NEI LUOGHI DI LAVORO :
- Ridurre i rischi di esposizione all’infezione riducendo anche nella vita privata la
frequentazione di luoghi affollati e limitando i contatti fisici (stringere le mani, abbracciare,
baciare)
- Evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone malate o che potrebbero
esserlo ( cercando di tenere una distanza non inferiore a circa un metro e mezzo).
- Rimanere a casa in caso di presenza di sintomi di influenza (febbre, mal di gola, tosse,
malessere generale e/o gli altri sintomi sopra descritti) sin dall’inizio dei sintomi e fino alle 24
ore successive alla completa risoluzione di questi (senza uso di antipiretici)
I dipendenti che condividono l’abitazione con un familiare/convivente ammalato di influenza,
dovranno avere l’accortezza di tenere sotto controllo quotidianamente il proprio stato di salute
e rimanere a casa ai primi sintomi di influenza presentati.
- In caso di presentazione dei primi sintomi sul posto di lavoro ,occorrerà :
- indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica) se resa disponibile dal datore di
lavoro e tollerata ,in caso contrario utilizzare comunque un fazzoletto di carta per coprire naso
e bocca durante tosse o starnuto, sino all’allontanamento dal posto di lavoro
- Avvertire immediatamente il diretto superiore o il datore di lavoro per essere autorizzati a
rientrare a casa il prima possibile.
2.3 GESTIONE POST-ESPOSIZIONE DI DIPENDENTI IN AMBIENTE DI LAVORO
- ove si verifichi più di un caso confermato, probabile o sospetto di influenza nel periodo di
contagiosità occorrerà informare i dipendenti circa la loro possibile esposizione al contagio
sul luogo di lavoro, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili (vedere Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali")
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- Invitare i dipendenti risultati esposti a tenere sotto controllo il proprio stato di salute per
rilevare la prima comparsa di sintomi sospetti .
- Ricordare opportunamente la necessità di consultare il proprio medico di famiglia in caso di
situazioni che potrebbero costituire un maggior rischio di forme gravi e complicate di
influenza quali ad esempio : stato di gravidanza, malattie croniche del metabolismo, malattie
cardiovascolari, asma, enfisema, etc. Per maggiori informazioni sulle condizioni che
costituiscono maggior rischio di forme gravi complicate di influenza potrà utilmente essere
consultatala Circolare n. DGPREV.V/33541 del 23 luglio 2009: Prevenzione e Controllo
dell’Influenza, raccomandazioni per la stagione 2009-2010, all’indirizzo:
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf.)
3. ASSISTENZA A DIPENDENTI IN MISSIONE PER MOTIVI DI LAVORO
- Informare il dirigente o il datore di lavoro in caso di malattia nel corso di missione.
- Ricordare al dipendente la necessità di avere sempre con sé la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto, nei Paesi dell’Unione Europea, dello
Spazio Economico Europeo e in Svizzera alla copertura delle spese sanitarie per
tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, se presentata ad un presidio
sanitario pubblico o ad una struttura convenzionata. Per i possessori della TEAM
le prestazioni mediche presso le strutture pubbliche sono gratuite, salvo il
pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla spesa che è a diretto
carico dell’assistito. Qualora la TEAM non fosse stata accettata o l’assistito non
l’avesse con sé, e fosse perciò necessario pagare le prestazioni di cui sopra, è
possibile chiedere il rimborso delle spese anticipate presentando al proprio rientro
in Italia la relativa documentazione alla ASL di appartenenza.
- Verificare l’esistenza di accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la
copertura di spese sanitarie dietro presentazione di appositi modelli in altri Paesi;
in tali casi, è necessario prima di un viaggio all’estero, munirsi presso la propria
ASL del modello per l’assistenza sanitaria all’estero. Per i Paesi con i quali non
esistono convenzioni o accordi bilaterali di sicurezza sociale, come ad esempio gli
Stati Uniti d’America, prima del viaggio, stipulare una polizza sanitaria a cura del
datore di lavoro.
- Per altre informazioni vedere anche il Focus Influenza AH1N1 sul sito del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sezione Viaggiare
4 GRAVIDANZA E INFLUENZA
E’ noto che le donne in stato di gravidanza, e particolarmente quelle nel secondo e terzo trimestre
di gravidanza sono a maggior rischio di complicazioni da influenza stagionale per un utile
approfondimento vedere la Circolare n. DGPREV.V/33541 del 23 luglio 2009: Prevenzione e
Controllo dell’Influenza, da nuovo virus AH1N1 raccomandazioni per la stagione 2009-2010,
consultabile all’indirizzo: http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf) .
Le donne in stato di gravidanza con sintomi di influenza dovrebbero consultare immediatamente il
proprio medico.
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5. LA RISPOSTA DELLE IMPRESE ALL’IMPATTO DELL’INFLUENZA SULLE LORO ATTIVITÀ E SUI LORO
ADDETTI
I DATORI DI LAVORO DOVRANNO IN PARTICOLARE:
- Provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio
espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente,
prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto
di lavoro
- Verificare che vi sia corretta informazione per l’uso di mascherine (in ambiti lavorativi non
sanitari)
- Identificare in collaborazione con il medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo
da sottoporre a vaccinazione , per garantire il mantenimento delle attività di servizi pubblici di
primario interesse o in altre attività socialmente utili (vedere al riguardo il Piano Nazionale di
preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, consultabile all’indirizzo:
http://www.ministerosalute.it/influenza/paginaInternaInfluenza.jsp?id=722&lingua=italiano&men
u=piano)
- Verificare i siti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero
degli Affari Esteri per informazioni su specifiche situazioni di rischio in paesi esteri che
potrebbero essere mete di trasferte all’estero di dipendenti
- Come misura organizzativa, se attuabile, pianificare la possibilità di fruire di assenze che non
disincentivino i lavoratori a rimanere a casa per prendersi cura in caso di necessità di
assistenza di propri familiari ammalati o di figli minorenni in caso di interruzione di attività
didattiche per focolai epidemici.